N19 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dall’art. 125, comma 1, della L.R. 21/10/2010, n. 17, così recitava:

“Art. 31. - Misure di mitigazione

1. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con successiva legge regionale, verrà disciplinata la redazione, da parte della Regione o degli enti locali, di programmi per rimuovere o attenuare le conseguenze negative provocate all'ambiente da interventi od opere già realizzate o in corso di realizzazione alla data di entrata in vigore della presente legge; alla realizzazione dei programmi medesimi si provvederà con il concorso finanziario della Regione. 2. La medesima legge disciplinerà le procedure per la valutazione di impatto ambientale delle opere di cui al comma 1 che ricadano in aree sensibili, o dalla cui realizzazione possa derivare una istituzione di grave pericolo di danno ambientale, al fine di disporre specifiche misure di mitigazione da inserire nei programmi di cui al comma 1.”

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