Articolo abrogato dall'art. 49, comma 1, della L.R. 23/04/2004, n. 11, così recitava:

"Art. 119 - (Disciplina transitoria per i contenuti degli strumenti urbanistici).

Le disposizioni di cui alla presente legge relative ai contenuti si applicano a tutti gli strumenti urbanistici generali e attuativi adottati e trasmessi dopo 120 giorni dall'entrata in vigore della stessa.

I limiti e rapporti di dimensionamento di cui al Titolo III si applicano agli strumenti urbanistici attuativi dopo che tali limiti e rapporti siano stati recepiti nel Piano Regolatore Generale."

Dalla redazione