N18 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo sostituito dall'art. 48, della L.R. 31/03/1972, n. 19 e, successivamente, abrogato dall’art. 61, della L.R. 06/03/1986, n. 9, così recitava:

“Art. 23 - Norme di rinvio

Sono estese al libero consorzio, in quanto applicabili, le disposizioni del secondo comma dell'art. 5 e degli artt. 9 e 10.”

Dalla redazione

Back to top