Vista la l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che al Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione carburanti;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n. 64 che prevede, tra l’altro, tra i risultati attesi, l’adeguamento normativo, la semplificazione amministrativa e la programmazione di settore;
Richiamata la d.c.r. 12 novembre 2019, n. 759 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art. 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n. 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete dei carburanti)» con cui il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ha approvato il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla l.r. 6/2010;
Dato atto che la richiamata d.c.r. 12 novembre 2019, n. 759 al paragrafo 2.15 «Disciplina applicativa» prevede che sia competenza della Giunta regionale disciplinare, con appositi provvedimenti, gli aspetti attuativi di quanto stabilito nella d.c.r. stessa;
Richiamata la d.g.r. 9 giugno 2017, n