Rivista online e su carta in tema di
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- Professioni tecniche
ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
"Art. 4. - Disposizioni in materia di servizi alla persona ed alla comunità .
1. Alla legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)” sono apportate le seguenti modifiche:
a) abrogata
b) dopo il comma 28 dell’articolo 4 è inserito il seguente comma 28 bis:
“28 bis. La scadenza degli organi di amministrazione delle II.PP.A.B. di derivazione pubblicistica, è in ogni caso prorogata alla data di entrata in vigore della legge di riordino della disciplina delle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficenza medesime e comunque non oltre il 31 dicembre 2002.”;
c) abrogata
d) dopo il comma 107 dell'articolo 4 sono inseriti i seguenti commi: 107 bis, 107-ter, 107-quater, 107-quinquies:
"107-bis. Il Consiglio regionale definisce, in coerenza con le linee generali della programmazione regionale, gli indirizzi con valenza triennale per gli interventi di cui al comma 107. Gli indirizzi privilegiano il finanziamento di interventi a carattere innovativo che possano concorrere al miglioramento ed alla razionalizzazione delle strutture scolastiche e che siano dirette ad elevare la qualità dell'istruzione, a contenere i consumi e le spese di gestione degli edifici, a superare le barriere architettoniche, a consentire la stretta connessione tra sistema formativo e scolastico attraverso reti informatiche.
107-ter. La Giunta regionale, in conformità agli indirizzi di cui al comma 107-bis, definisce annualmente le tipologie di intervento prioritariamente finanziabili, i criteri e le modalità di finanziamento. Le iniziative prioritarie oggetto di finanziamento regionale, in relazione alle richieste presentate dalle province, dai comuni e dagli altri soggetti pubblici e privati gestori di strutture scolastiche, sono individuate annualmente con decreto del direttore generale competente.
107-quater. Oltre agli interventi di cui al comma 107, la Giunta regionale può procedere al finanziamento di opere edilizie che non possono essere differite per esigenze sorte a seguito di eventi che compromettano l'agibilità degli edifici scolastici e che non siano altrimenti finanziabili all'interno delle ordinarie procedure previste dalla Regione e dagli enti locali.
107-quinquies. Agli interventi di cui al comma 107 si applica quanto previsto dall'articolo 4, comma 5 bis, della legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica)”.
2. abrogato
3. abrogato
4. Alla legge regionale 6 giugno 1980, n. 70 (Norme sugli interventi regionali per la realizzazione di opere di edilizia scolastica) sono apportate le seguenti modifiche:
a) l’articolo 1 è sostituito dal seguente:
“Art. 1 (Oggetto)
1. La presente legge disciplina gli interventi finanziari della Regione in materia di edilizia scolastica mediante piani annuali di intervento ordinario.”;
b) l’articolo 2 è abrogato;
c) il comma 1 dell’articolo 3 è sostituito dal seguente:
“1. Entro il trentuno di marzo di ogni anno la Giunta regionale, sulla base degli indirizzi stabiliti annualmente dal Consiglio regionale, approva il piano di intervento ordinario comprendente finanziamenti in conto capitale riguardanti:
a) l’esecuzione di opere di edilizia scolastica che non possono essere differite per esigenze di igiene e sicurezza, secondo quanto disposto dall’articolo 8 della legge 5 agosto 1975 n. 412 (Norme sull’edilizia scolastica e piano finanziario d"intervento) e dall’articolo 26 della legge 28 luglio 1967 n. 641 (Nuove norme per l’edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell’intervento per il quinquennio 1967 - 1971. Modificata con legge 17 febbraio 1968, n. 106);
b) i finanziamenti, per ambiti comprensoriali, destinati agli interventi di adattamento e riadattamento di edifici scolastici destinati alle scuole materne statali o gestite da enti e istituzioni nonché alla scuola dell’obbligo, secondo quanto previsto dal titolo II della legge regionale 12 luglio 1974, n. 40 (Interventi regionali a favore dell’edilizia scolastica);
c) la promozione, sperimentazione e realizzazione di impianti per il contenimento dei consumi energetici ed il ricorso a fonti di calore alternative.”;
d) il comma 5 dell’articolo 3 è abrogato;
e) i commi 1 e 2 dell’articolo 4 sono sostituiti dai seguenti:
“1. Alla realizzazione delle opere di cui all’articolo 3 e all’erogazione dei relativi finanziamenti si applicano le norme di cui alla legge regionale 5 gennaio 2000 n. 1“Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59).
2. Le norme di cui all’articolo 3, commi 76 e 77, della l.r. 1/2000 riguardano anche l’approvazione dei progetti e si applicano anche alla esecuzione delle opere di edilizia scolastica decise dagli enti obbligati e finanziate con proprie risorse, con abrogazione di ogni altra norma ad esse contrastante.”"
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