Comma abrogato dall'art. 16, comma 2, del D. Leg.vo 19/08/2005, n. 192, così recitava:

"3. Nella sostituzione di generatori di calore il dimensionamento del o dei generatori stessi deve essere effettuato in modo tale che il «rendimento di produzione medio stagionale» definito come il rapporto tra l'energia termica utile generata ed immessa nella rete di distribuzione e l'energia primaria delle fonti energetiche, compresa l'energia elettrica, calcolato con riferimento al periodo annuale di esercizio di cui all'art. 9, risulti non inferiore al seguente valore:

h

per il significato di log Pn e per il fattore di conversione dell'energia elettrica in energia primaria vale quanto specificato ai commi 1 e 2."

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