Si tratta di una novità introdotta dall’art. 31 della L. 448/1998, mentre in precedenza era prevista la delibera dell’assemblea condominiale (per la quale era peraltro richiesta una maggioranza ridotta rispetto a quella ordinaria del Codice civile) e quindi la cessione a favore di tutti i condomini anche se dissenzienti (nei cui confronti la delibera condominiale costituiva titolo esecutivo per il Comune). Con la disciplina introdotta dalla L. 448/1998 possono aversi nello stesso condominio soggetti che hanno la piena proprietà dell’alloggio e soggetti che invece mantengono la proprietà superficiaria (con la conseguenza che il Comune manterrà rispetto a questi ultimi la proprietà del suolo per la corrispondente quota millesimale).

Dalla redazione