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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Deliberaz. G.R. Piemonte 26/03/2021, n. 4-3018
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Deliberaz. G.R. Piemonte 26/03/2021, n. 4-3018
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Testo del documentoVista la Deliberazione della Giunta Regionale 6 febbraio 2017, n. 23-4637 “L.r. 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco ad altra destinazione d'uso e approvazione dei criteri e delle modalità per la compensazione”, in vigore dal 1 marzo 2017; tenuto conto che il decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ha abrogato il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 227 (Orientamento e modernizzazione del settore forestale, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), introducendo, all’articolo 8, alcune novità nella disciplina della trasformazione del bosco di seguito richiamata: - costituisce trasformazione del bosco ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del D.lgs. 34/2018; - la trasformazione del bosco deve essere compensata a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione alla trasformazione. Le regioni stabiliscono i criteri di definizione delle opere e dei servizi di compensazione per gli interventi di trasformazione del bosco, nonché gli interventi di ripristino obbligatori da applicare in caso di eventuali violazioni all’obbligo di compensazione; - i richiedenti l’autorizzazione alla trasformazione del bosco presentano i progetti delle opere o dei servizi compensativi alle regioni che individuano le aree dove dovrà essere effettuato l’intervento a cura e spese del destinatario. Ove non diversamente previsto dalla legislazione regionale, tali aree sono individuate all’interno del medesimo bacino idrografico nel quale è stata autorizzata la trasformazione del bosco. Ai fini dell’esecuzione degli interventi compensativi, le regioni prevedono la prestazione di adeguate garanzie; - in luogo |
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Allegato 1 - LR 4/2009, articolo 19. Disposizioni sulle trasformazioni del bosco e criteri e modalità per la compensazione1. Inquadramento Il presente provvedimento si applica alle compensazioni forestali di cui all’articolo 19 della l.r. 4/2009 per le trasformazioni del bosco, fatte salve le compensazioni derivanti dalle discipline a tutela dell’ambiente e del paesaggio. Costituisce trasformazione del bosco, come definito agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34 (Testo unico in materia di foreste e filiere forestali) ogni intervento che comporti l'eliminazione della vegetazione arborea e arbustiva esistente, finalizzato ad attività diverse dalla gestione forestale come definita all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018. La trasformazione del bosco è vietata (art. 19, comma 2 della l.r. 4/2009), fatte salve le autorizzazioni rilasciate dalle amministrazioni competenti ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004 e dell’art. 1 della l.r. 45/1989, compatibilmente con la conservazione della biodiversità, con la stabilità dei terreni, con il regime delle acque, con la difesa dalle valanghe e dalla caduta dei massi, con la tutela del paesaggio, con l'azione frangivento e di igiene ambientale locale. Sono a carico del soggetto che intende operare la trasformazione del bosco, di seguito “richiedente”, la compensazione della superficie forestale trasformata (art. 19, comma 4 della l.r. 4/2009) e l’eventuale mitigazione degli impatti sul paesaggio (art. 146 del d.lgs. 42/2004). Gli interventi di mitigazione sono integrativi e non sostitutivi degli interventi di compensazione (art. 19, comma 5 della l.r. 4/2009). In boschi sottoposti al vincolo idrogeologico: - la compensazione della superficie forestale trasformata assolve anche alle finalità previste dall'art. 9 della l.r. 45/1989 e comprende gli oneri dovuti a tale titolo (art. 19, comma 4 bis della l.r. 4/2009); - l’entità della compensazione è ridotta nei casi in cui non è previsto l’obbligo di rimboschimento o di versamento del corrispettivo [art. 9, comma 4, lettere a), b), c), d) della l.r. 45/1989]. La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata mediante la realizzazione di rimboschimenti con specie autoctone locali, con miglioramenti boschivi o con versamento in denaro. La compensazione non è dovuta nei casi previsti dall’art. 19, comma 7 della l.r. 4/2009. 2. Autorizzazioni In attuazione dell’art. 19, comma 3 della l.r. 4/2009 il richiedente, almeno 30 giorni prima dell’avvio dei lavori di trasformazione, deve far pervenire un’autocertificazione e atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, al Settore regionale territorialmente competente in materia di foreste con cui dichiara: 1. di aver acquisito i pareri, le autorizzazioni, i nullaosta e gli atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente, quali: a. l’autorizzazione paesaggistica, comprensiva degli eventuali interventi di mitigazione degli impatti sul paesaggio; b. l’autorizzazione idrogeologica, qualora il bosco ricada in area sottoposta a vincolo idrogeologico; c. la valutazione d’incidenza N1, qualora il bosco ricada nei siti della rete Natura 2000; d. nel caso di compensazioni fisiche della superficie forestale trasformata, l’accoglimento del progetto di intervento compensativo con le modalità di cui al paragrafo 3.3; 2. di impegnarsi a versare il deposito cauzionale nel caso di compensazioni fisiche; 3. di impegnarsi a versare il corrispettivo in denaro nel caso di compensazione monetaria. La trasformazione del bosco non è possibile in caso di: - diniego o assenza dell’autorizzazione paesaggistica ed, ove previsto, idrogeologica; - valutazione d’incidenza negativa o assente, per interventi nei siti della rete Natura 2000; - diniego o assenza di nullaosta e atti di assenso comunque denominati previsti dalla normativa vigente; - mancato accoglimento o assenza del progetto di intervento compensativo della superficie forestale trasformata e/o mancato versamento del deposito cauzionale ovvero, in alternativa, mancato versamento del corrispettivo in denaro. Con provvedimento della Direzione regionale competente in materia di foreste sono definiti le modalità ed i contenuti della dichiarazione d’atto notorio, nonché le istruzioni per il pagamento di cauzioni e compensazioni tramite PiemontePAY. 3. Compensazione della superficie forestale trasformata 3.1. Elementi comuni La compensazione (art. 19, comma 6 della l.r. 4/2009) può essere effettuata |
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