N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 26/06/1995, n. 26.

L’articolo 13 così recitava:

“Art. 13 - Interventi sulle operazioni di locazione finanziaria di beni immobili

1. Allo scopo di favorire il ricorso allo strumento della locazione finanziaria di beni immobili da parte delle piccole e medie imprese della regione, così come definite dalla L.R. 18 marzo 1991, n. 12, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese stesse contributi, per la durata massima di otto anni, sui canoni di locazione corrisposti alla Friulia-Lis S.p.A., fino all'ammontare consentito, in termini di equivalente sovvenzione lorda, dall'articolo 7 della succitata L.R. n. 12 del 1991.”

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