Vista l.r. 2 febbraio 2010, n 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che a Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione carburanti;
- la d.c.r. 12 maggio 2009, n VIII/834 «Programma e di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti in attuazione dell’art 3, comma 1, della l.r. 5 ottobre 2004, n 24 (Disciplina per la razionalizzazione e l’ammodernamento della rete dei carburanti)» con cui il Consiglio Regionale, su proposta della Giunta Regionale, ha approvato il programma di razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui alla l.r. 6/2010;
- la d.c.r. 28 luglio 2016 n X/1200 che ha modificato la d.c.r. 12 maggio 2009, n VIII/834 «Programma di qualificazione e ammodernamento della rete di distribuzione dei carburanti» stabilendo gli obiettivi di bacino per il prodotto GPL;
Dato atto che la richiamata d.c.r. 12 maggio 2009, n VIII/834 al paragrafo 3 13 «Disciplina applicativa» prevede che è competenza della Giunta regionale disciplinare, con appositi provvedimenti, gli aspetti attuativi di quanto stabilito nella d.c.r. stessa;
Richiamato il Programma Regionale di Sviluppo della XI Legislatura, approvato con la d.c.r. 10 luglio 2018, n XI/64 che prevede, tra l’altro, tra i risultati attesi l’adeguamento normativo, la