Articolo abrogato dalla L.R. 25/01/2018, n. 5, così recitava:

“Art. 10 - (Modifiche agli articoli 19, 37, 60, 65 e 67 della l.r. 6/2012)

1. Alla legge regionale 4 aprile 2012, n. 6 (Disciplina del settore dei trasporti) sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 dell’articolo 19 è sostituito dal seguente:

«3. La Regione, sentite le Agenzie e, sino alla loro costituzione, le province, la Città metropolitana di Milano e i comuni capoluogo di provincia, definisce i vincoli temporali di destinazione e di inalienabilità e, con particolare riguardo al materiale rotabile su gomma, i criteri di assegnazione, che si possono basare anche su meccanismi premiali che tengano conto, in particolare, di:

a) riduzione dell’età media dei mezzi in servizio riferibili a un determinato arco temporale;

b) quota di cofinanziamento per l’acquisto dei mezzi;

c) acquisizione di tecnologie funzionali alla realizzazione e allo sviluppo di sistemi tariffari integrati, di monitoraggio e di informazione all’utenza;

d) impiego di modalità di alimentazione dei mezzi a basso o nullo impatto ambientale;

e) quota di mezzi accessibili a persone con disabilità;

f) tempi di realizzazione dei programmi di rinnovo dei mezzi.»;

b) al comma 1 dell’articolo 37, la parola «ventennale» è sostituita dalle seguenti: «avente la medesima scadenza della concessione rilasciata a Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per la gestione dell’infrastruttura ferroviaria nazionale, di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione n. 138-T/2000»;

c) alla fine del primo periodo del comma 7 dell’articolo 60 sono aggiunte le seguenti parole: «, con la sola eccezione dei contratti con modelli di remunerazione a costo lordo, nonché dei contratti derivanti da concessioni di costruzione e gestione secondo il modello della finanza di progetto, i cui costi di esercizio sono coperti anche dalle tariffe del servizio, per i quali il subentro nella titolarità del contratto e il trasferimento delle relative risorse avviene previo accordo e secondo tempistiche definite d’intesa tra l’ente locale interessato e la competente Agenzia.»;

d) al secondo periodo del comma 7 dell’articolo 60 le parole «Alle Agenzie» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma, alle Agenzie»;

e) alla fine del comma 7 dell’articolo 60 sono aggiunte le seguenti parole: «, fatto salvo quanto previsto al primo periodo del presente comma.»;

f) il comma 4 dell’articolo 65 è sostituito dal seguente:

«4. Fino all’attuazione della disciplina di cui all’articolo 17, la Giunta regionale definisce i criteri per l’assegnazione delle risorse finanziarie per i servizi di trasporto pubblico locale in relazione agli stanziamenti di bilancio e in coerenza con le disposizioni della legge statale di stabilità. Al dirigente competente è demandata l’assegnazione delle risorse finanziarie e l’erogazione delle stesse in forma di quote mensili.»;

g) dopo il comma 13 quater dell’articolo 67 sono inseriti i seguenti:

«13 quinquies. A partire dall’esercizio 2016, per far fronte alle spese per il trasporto pubblico locale interurbano e garantire adeguati livelli di servizio e occupazionali, la Giunta regionale è autorizzata a riconoscere un ammontare di risorse da distribuire secondo i criteri definiti al comma 13 sexies.

13 sexies. Le risorse di cui al comma 13 quinquies sono assegnate alle Agenzie per il trasporto pubblico locale, laddove costituite e operative ai sensi dell’articolo 60, comma 1 bis, e ripartite tenendo conto della necessità di recuperare le riduzioni di risorse effettuate alle province e alla Città metropolitana di Milano con i provvedimenti di assegnazione delle stesse relativi all’esercizio 2015, a seguito delle previsioni di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato “Legge di stabilità 2015”), nonché delle percorrenze risultanti dal sistema di monitoraggio regionale per i servizi rendicontati dalle province e dalla Città metropolitana di Milano di cui all’articolo 15. Con provvedimento della Giunta regionale sono definite le modalità e i vincoli per il riconoscimento delle risorse aggiuntive alle Agenzie per il trasporto pubblico locale.

13 septies. Per garantire un adeguato livello dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale e l’equilibrio economico-finanziario del sistema, la Giunta regionale, su motivata richiesta degli enti locali o degli operatori del servizio interessati, può disporre anche misure regolatorie delle tariffe in deroga al regolamento regionale 10 giugno 2014, n. 4 (Sistema tariffario integrato regionale del trasporto pubblico).».”

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