N1 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 08/07/2016, n. 16.

Ai sensi dell’articolo 44 comma 6 della L.R. 08/07/2016, n. 16 i risultati e gli effetti della disposizione abrogata, nonché gli atti adottati sulla base delle stesse, restano validi. Tale disposizione continua ad applicarsi ai procedimenti amministrativi in corso fino a loro conclusione.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3 - (Modifiche agli articoli 37 e 46 della l.r. n. 27/2009)

1. Alla legge regionale 4 dicembre 2009, n. 27 (Testo unico delle leggi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dell’articolo 37 le parole “31 dicembre 2009” sono sostituite con le parole “31 dicembre 2010” e sono aggiunte dopo le parole “di cui al presente capo” le parole “, redige una relazione da presentare alla commissione competente”;

b) al comma 1 dell’articolo 46 è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Possono derogare al limite di vendita gli enti proprietari solo qualora tale limite non consenta di alienare nemmeno un singolo edificio per intero ed i comuni con popolazione inferiore a 10.000 abitanti.”;

c) l’ultimo periodo del comma 3 dell’articolo 46 è sostituito dal seguente:

“Qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto interi edifici, si applicano le procedure previste ai commi da 8 a 11; è fatta salva la possibilità per gli enti proprietari di ricorrere a tali procedure qualora il programma di valorizzazione abbia ad oggetto unità abitative collocate in condominio con proprietari privati.”. Al fine di contrastare lo spopolamento delle terre alte e di territori non montani, che presentano significative condizioni di svantaggio, nei piccoli comuni montani, individuati dalla deliberazione della Giunta regionale 12 novembre 2004, n. 19319, allegato B, e successive modificazioni, nonché nei piccoli comuni non montani che presentano analoghe condizioni di sviluppo socio-economico e infrastrutturale, individuati dall’allegato A della stessa deliberazione, nei quali risulta essere presente un numero limitato di alloggi di edilizia residenziale pubblica, è consentita la cessione anche parziale dei fabbricati interessati, garantendo il mantenimento in locazione agli inquilini che non manifestano l’interesse all’acquisto.”;

d) alla lettera b) del comma 8 dell’articolo 46 sono soppresse le seguenti parole “per gli assegnatari ultrasessantacinquenni e per i nuclei familiari assegnatari che comprendono una o più persone con handicap grave ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/1992.”

Dalla redazione