Comma abrogato dalla L.R. 01/10/2014, n. 26. Il comma 2 dell’articolo 4 così recitava: “2. Alla legge regionale 8 ottobre 2002, n. 26 (Norme per lo sviluppo dello sport e delle professioni sportive in Lombardia), è apportata la seguente modifica:

a) il comma 3 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"3. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare con l'Istituto per il credito sportivo una convenzione per la costituzione di un fondo regionale finalizzato alla concessione di mutui agevolati per la realizzazione degli interventi di cui al comma 1. La Giunta regionale definisce, con propria deliberazione, i destinatari, i termini, le modalità di accesso al fondo, l'entità dell'aiuto, le procedure e le modalità di valutazione delle domande, nonché tutti gli ulteriori elementi necessari per l'attività del fondo.".”

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