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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
L. 20/09/1980, n. 576
Testo coordinato con le modifiche introdotte da:
- L. 02/05/1983, n. 175
- Sentenza C. Cost. 03/11/1988, n. 1008
- D. Min. Lav. Prev. Soc. 25/09/1990
- L. 11/02/1992, n. 141
- Sentenza C. Cost. 28/02/1992, n. 73
- L. 24/02/1997, n. 27
- Sentenza C. Cost. 05/12/1997, n. 372
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Art. 1. - PrestazioniLa Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli avvocati ed i procuratori N19 corrispon |
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Art. 2. - Pensioni di vecchiaiaLa pensione di vecchiaia è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno sessantacinque anni di età, dopo almeno trenta anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa e sempre che l'iscritto non abbia richiesto il rimborso di cui al primo comma dell'articolo 21. La pensione è pari, per ogni anno di effettiva iscrizione e contribuzione all'1,75 per cento della media dei più elevati dieci redditi professionali dichiarati dall'iscritto ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), risultanti dalle dichiarazioni relative ai quindici anni solari anteriori alla maturazione del diritto a pensione. N1 N11 Per il calcolo della media di cui sopra si considera solo la parte di reddito professionale soggetta al contributo di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a); i redditi annuali |
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Art. 3. - Pensione di anzianitàLa pensione di anzianità è corrisposta a coloro che abbiano compiuto almeno 35 anni di effettiva iscrizione e di contribuzione alla Cassa. |
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Art. 4. - Pensione di inabilità |
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Art. 5. - Pensione di invaliditàLa pensione di invalidità spetta all'iscritto la cui capacità all'esercizio della professione sia ridotta in modo continuativo per infermità o difetto fisico o mentale, sopravvenuti dopo l'iscrizione, a meno di un terzo. Debbono altresì concorrere le condizioni di cui all'articolo 4, primo comma, lettera b). |
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Art. 6. - Norme comuni alle pensioni di inabilità e di invaliditàLe modalità per l'accertamento della inabilità e dell'invalidità sono stabilite con regolamento deliberato dal comitato dei delegati ed approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previde |
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Art. 7. - Pensioni di reversibilità ed indirette1. Alle condizioni stabilite per gli impiegati dello Stato, tutte le pensioni sono reversibili a favore del coniuge superstite e dei figli minorenni, nelle seguenti percentuali: a) del 60 per cento al solo coniuge, dell'80 per cento al coniuge con un solo fig |
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Art. 8. - Pagamento delle pensioniLe pensioni sono pagate in tredici mensilità di eguale importo. La tredicesima mensilità è pagata nel |
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Art. 9. - Erogazioni a titolo assistenziale |
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Art. 10. - Contributo soggettivoIl contributo soggettivo obbligatorio a carico di ogni iscritto alla Cassa e di ogni iscritto agli albi professionali tenuto all'iscrizione è pari alle seguenti percentuali del reddito professionale netto prodotto nell'anno, quale risulta dalla relativa dichiarazione ai fini dell'IRPEF e dalle successive definizioni: a) reddito sino a lire 40 milioni: dieci per cento; |
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Art. 11. - Contributo integrativoA partire dal 1° gennaio del secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, tutti gli iscritti agli albi di avvocato e di procuratore N19 nonché i praticanti procuratori N19 iscritti alla Cassa devono applicare una maggiorazione percentuale su tutti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d'affari ai fini dell'IVA e versarne alla Cassa |
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Art. 12. - Fondo di garanziaIl fondo di garanzia deve essere di importo pari ad almeno due annualità della somma delle pensioni da erogare. Detto fondo deve essere costituito da capitale liquid |
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Art. 13. - Variabilità dei contributiLa percentuale di cui all'articolo 10, primo comma, lettera a), può essere variata, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, ogni due anni, con effetto dal 1° gennaio successivo. Essa non può eccedere il 15 per cento. La prima variazione può avvenire nel 1983, con effetto dal 1° gennai |
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Art. 14. - Soppressione di contributiI contributi di cui alle tabelle C e D allegate alla L. 22 luglio 1975, n. 319, cessano di avere applicazione col 31 dicembre 1984. I contributi di cui alla tabella B allegata a |
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Art. 15. - Rivalutazione dei redditiLe entità dei redditi da assumere per il calcolo delle medie di riferimento delle pensioni di cui agli articoli da 2 a 7, nonché per la determinazione della pensione minima di cui all'articolo 2, quarto comma, e l'entità del reddito di cui all'articolo 4 |
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Art. 16. - Rivalutazione delle pensioni e dei contributi1. Gli importi delle pensioni erogate dalla Cassa sono aumenta |
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Art. 17. - Comunicazioni obbligatorie alla CassaTutti gli iscritti agli albi degli avvocati e dei procuratori N19 nonché i praticanti procuratori N19 iscritti alla Cassa devono comunicare alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare entro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazione della dichiarazione annuale dei redditi, l'ammontare del reddito professionale di cui all'articolo 10 dichiarato ai fini dell'IRPEF per l'anno precedente nonché il volume complessivo d'affari di cui all'articolo 11 dichiarato ai fini dell'IVA per il medesimo anno. La comunicazione deve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali non sono state presentate o sono negative, e deve contenere le indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, nonché quelle relative allo stato di famiglia. |
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Art. 18. - Pagamento dei contributiI contributi minimi di cui all'articolo 10, secondo comma, e all'articolo 11, terzo comma, sono riscossi mediante ruoli, ai sensi del sesto comma del presente articolo. |
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Art. 19. - Prescrizione dei contributiLa prescrizione dei contributi dovuti alla Cassa e di ogni relativo accessorio si compie con il decorso di dieci anni. |
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Art. 20. - Controllo delle comunicazioniLa Cassa ha facoltà di esigere dall'iscritto e dagli aventi diritto a pensione indiretta, all'atto della domanda di |
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Art. 21. - Restituzione dei contributiColoro che cessano dall'iscrizione alla Cassa senza aver maturato i requisiti assicurativi per il diritto alla pensione hanno diritto di ottenere il rimborso dei contributi di cui all'articolo 10, nonch&eacu |
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Art. 22. - Iscrizione alla CassaL'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per tutti gli avvocati e procuratori N19 che esercitano la libera professione con carattere di continuità, ai sensi dell'articolo 2 della L. 22 luglio 1975, n. 319. L'iscrizione alla Cassa avviene su domanda, con provvedimento della giunta esecutiva comunicato all'interessato. La domanda deve essere inviata alla Cassa entro l'anno solare successivo a quello nel quale l'interessato ha raggiunto il minimo di reddito o il minimo di volume di affari, di natura professionale, fissati dal comitato dei delegati per l'accertamento dell'esercizio continuativo della professione. Nel caso di infrazione all'obbligo di presentazione della domanda entro il termine suddetto, la giunta esecutiva provvede all'iscrizione d'ufficio, e l'interessato è tenuto a pagare, oltre ai contributi arretrati con gli interessi e la sanzione di cui al quarto e al quinto comma dell'articolo 18, anche una penalità pari alla metà dei contrib |
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Art. 23. - Comunicazioni e pagamento dei contributi per gli anni 1975 e successiviIn sede di prima applicazione della presente legge, tutti gli iscritti all'albo degli avvocati e dei procuratori N19 devono comunicare alla Cassa, nei termini ed ai sensi del successivo comma: a) l'ammontare dei redditi di cui all'articolo 10 prodotti negli anni dal 1975 all'ultimo anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge, i volumi di affari di cui all'articolo 11 denunziati per i medesimi anni nonché gli eventuali accertamenti definitivi |
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Art. 24. - Decorrenza del regime contributivoI contributi minimo e percentuale di cui all'articolo 10 sono dovuti dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge. Relativamente ai red |
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Art. 25. - Base del reddito per il passatoAgli effetti del calcolo delle pensioni a norma della presente legge, per gli anni anteriori a quello di cui all'articolo |
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Art. 26. - Decorrenza del nuovo regime pensionistico e norme transitorieSono regolate dalla presente legge le pensioni di vecchiaia e di anzianità che maturano dal 1° gennaio del secondo anno successivo alla sua entrata in vigore. Le pensioni di vecchiaia maturate entro la data di cui al precedente comma sono regolate dalla normativa previgente; così anche le relative pensioni di reversibilità e quelle indirette se il pensionato, o rispettivamente l'iscritto, sia defunto prima della stessa data. Sono concesse e sono reversibili secondo la normativa previgente anche le pensioni di invalidità per le quali i presupposti si siano verificati, e la domanda sia stata presentata, entro 180 gi |
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Art. 28. - Ricalcolo delle pensioniColoro che abbiano maturato diritto a pensione di vecchiaia o di invalidità od a pensione di reversibilità o indiretta prima della data di cui all'articolo 26, primo comma, possono chiederne il ricalcolo secondo gli articoli 2, 4, 5 e 25, presentando domanda documentata |
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Art. 30. - Aggi sulle marcheGli aggi da riconoscere a persone, enti ed istituti incaricati del prelevamento, custodia, distribuzione e vendita delle m |
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Art. 31. - Durata in carica degli organi della CassaL'articolo 10 della legge 5 luglio 1965, n. 798, è sostituito dal seguente: |
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Art. 32. - Disposizione finaleSono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, o con essa comunque incompatibili. |
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