L'efficacia delle disposizioni del presente articolo è sospesa fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame da parte della Commissione dell'Unione europea, come stabilito dall'art. 18, comma 2, L.R. 12/2003. Sono sospesi, fino alla data di pubblicazione nel B.U.R. dell'avviso dell'esito positivo dell'esame delle disposizioni del presente articolo da parte della Commissione dell'Unione Europea, i procedimenti contributivi iniziati prima dell'entrata in vigore dell'art. 5, comma 94, L.R. 4/2001 (26/02/2001), ai sensi dell'art. 18, comma 2, L.R. 12/2003, come sostituito dall'art. 18, comma 1, L.R. 25/2005. Con nota della Direzione centrale Relazioni internazionali, comunitarie e Autonomie locali, pubblicata nel B.U.R. 7/6/2006, n. 23, è stato comunicato che la Commissione europea non prosegue l'esame della misura in questione, in quanto la stessa non presenta un interesse comunitario.

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