IL DIRIGENTE DELLA UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI
Visto il d.lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 che all’art. 1, comma 5 stabilisce che gli impianti di distribuzione carburanti sono soggetti a verifiche sull’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale da effettuarsi, da parte del Comune territorialmente competente, al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica;
Vista l.r. 2 febbraio 2010, n. 6 «Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere» che al Titolo II, capo IV disciplina la materia di distribuzione carburanti prevedendo tra le varie comp