IL DIRIGENTE DELL’UNITÀ ORGANIZZATIVA COMMERCIO, RETI DISTRIBUTIVE, PROGRAMMAZIONE, FIERE E TUTELA DEI CONSUMATORI
Vista la l.r. 2 febbraio 2010 n. 6 s.m.i. e in particolare gli articoli:
- 89 comma 1, prevede che la programmazione regionale in materia di impianti di distribuzione a metano e gpl, debba essere effettuata attraverso l’individuazione di un numero minimo di impianti articolato per bacini di utenza sulla rete ordinaria;
- 89 comma 2 che, come modificato dalla l.r. 26 maggio 2017, n. 15, stabilisce, al raggiungimento del numero minimo di impianti a metano su singolo bacino, che nei bacini in equilibrio i nuovi impianti debbano dotarsi del prodotto gpl solo se in quei bacini la dotazione complessiva di impianti di GPL è inferiore alla media nazionale o in alternativa del prodotto metano e, in aggiunta ai precedenti, nelle aree urbane individuate con p