1. Le disposizioni di cui all’articolo 2, comma 6 bis, ed all’articolo 33 bis della l.r. 26/2003 si applicano agli affidamenti effettuati dopo l’entrata in vigore della presente legge.
2. I procedimenti regionali, relativi a funzioni conferite agli enti locali, ancora in corso di definizione alla data di entrata in vigore della presente legge, sono conclusi dalla Regione sentito l’ente destinatario del conferimento. La Regione trasmette all’ente destinatario le pratiche per ogni successivo adempimento.
3. Fino all’entrata in vigore delle direttive procedurali e tecniche, adottate ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera e) della l.r. 26/2003, la Regione rilascia l’autorizzazione nei casi di cui all’articolo 16, comma 1 della citata legge regionale, come modificata dalla presente legge.
4. Fino all’entrata in vigore delle direttive di cui al comma 3, la Regione esercita le funzioni di autorità competente di spedizione e d