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L. R. Marche 23/02/2005, n. 6

Legge forestale regionale.
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CAPO I - Disposizioni generali
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Art. 1 - (Finalità)

N39

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Art. 2 - (Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) albero ad alto fusto: una pianta di origine gamica od affrancata, naturale o artificiale, nella quale sia nettamente distinguibile il tronco dai rami oppure nella quale il tronco si diffonda in rami ad una certa altezza; si considerano ad alto fusto le piante aventi un diametro di almeno 15 centimetri a 1,30 metri da terra;

b) albero secolare: un albero di alto fusto che, in mancanza di dati attendibili riguardo la sua nascita o piantagione, ha un diametro pari o superiore a quello indicato nell’allegato 1 alla presente legge;

b-bis) albero monumentale:

1) l’albero ad alto fusto isolato o facente parte di formazioni boschive naturali o artificiali ovunque ubicate ovvero l’albero secolare tipico, che può essere considerato come raro esempio di maestosità e longevità per età o dimensioni, o di particolare pregio naturalistico per rarità botanica e peculiarità della specie, ovvero che reca un preciso riferimento a eventi o memorie rilevanti dal punto di vista storico, culturale, documentario o delle tradizioni locali;

2) i filari o le alberate di particolare pregio paes

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Art. 3 - (Corpo forestale dello Stato)

1. Il Corpo forestale dello Stato collabora con la Regione secondo le modalità definite da apposita convenzione tra la Giunta regio

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Art. 4 - (Programma forestale regionale)

N34

1. Per la valorizzazione e la tutela delle risorse forestali, per la definizione e la programmazione degli interventi nel settore forestale, la Giunta regionale predispone, entro dodici mesi dall’entrata in vigore della presente legge, il Programma forestale regionale che:

a) individua, mediante cartografie, le superfici boschive da migliorare e i complessi boschivi da sottoporre a particolari forme di gestione e tutela finalizzate anche alla creazione di aree di collegamento ecologico funzionali alla rete ecologica regionale;

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Art. 5 - (Ecocertificazione forestale)

1. Per ecocertificazione forestale si intende la certificazione dei sistemi e dei processi di gestione forestale sostenibile.

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Art. 6 - (Gestione associata delle superfici boscate)

N12

1. La Regione promuove la gestione forestale associata del patrimonio forestale pubblico e privato.

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Art. 7 - (Incentivi all’imboschimento ed alla produzione legnosa nelle zone non montane)

1. La Regione, tenuto conto dei dati dell’inventario forestale regionale, al fine di riequilibrare l’indice di boscosità delle

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Art. 8 - (Formazione forestale)

1. La Regione promuove corsi di formazione forestale rivolti agli operatori del settore.

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Art. 9 - (Albo regionale delle imprese agricolo-forestali)

1. Presso la struttura regionale competente in materia forestale è istituito l’albo regionale delle imprese che operano nel settore degli interventi pubblici agricolo-for

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Art. 9-bis - (Lavori e servizi forestali in zona montana)

N44

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CAPO II - Tutela e gestione del bosco e demanio forestale regionale
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Art. 10 - (Tagli boschivi)

1. Salvo quanto disposto all’articolo 12, è vietata la riduzione di superficie dei boschi esistenti, ovvero la trasformazione dei boschi di altra qualità di coltura nonché la conversione dei boschi di alto fusto in ceduo e dei cedui composti in cedui semplici o matricinati.

2. I tagli boschivi sono autorizzati dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 6 della

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Art. 11 - (Vincolo idrogeologico)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, tutti i terreni coperti da bosco sono sottoposti a vincolo idrogeologico.

2. Le modalità di governo e trat

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Art. 12 - (Riduzione e compensazione di superfici boscate)

1. Fermo restando quanto stabilito dall’articolo 6 della l.r. 1° dicembre 1997, n. 71 (Disciplina delle attività estrattive), la riduzione di superficie del bosco e la trasformazione dei boschi in altra qualità di coltura sono autorizzate dalla Provincia, sentita la Comunità montana per gli interventi ricadenti nel proprio territorio, esclusivamente nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità;

b) realizzazione di strade e piste forestali connesse all’attività selvicolturale, alla protezione dei boschi dag

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Art. 13 - (Rimboschimenti realizzati con fondi pubblici)

1. I boschi realizzati, migliorati, trasformati e quelli convertiti all’altofusto, nonché gli impianti di arboricoltura da legno realizzati con contributi finanziari pubblici, anche parziali, sono gestiti secondo un apposito piano c

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Art. 14 - (Libro regionale dei boschi da seme)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di foreste è istituito il libro regionale dei boschi da seme nel quale vengo

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Art. 15 - (Disposizioni di difesa fitosanitaria)

1. I proprietari o i possessori dei boschi o di formazioni vegetali monumentali hanno l’obbligo, entro sette giorni, di dare comunicazione della presenza di organismi nocivi al

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Art. 15-bis - (Interventi forestali di pubblica incolumità)

N3

1. Sono definiti di pubblica incolumità gli interventi finalizzati alla prevenzione dei fenomeni di dissesto idrogeologico, alla prevenzione degli incendi boschivi, le sistemazioni idraulico-forestali, il ripristino delle formazioni forestali nelle zone colpite da calamità naturali o da eventi di eccezionale gravità, la sistemazione di aree boschi

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Art. 15-ter - (Procedure per l’attuazione del piano d’intervento forestale straordinario)

N46

1. Il proprietario o possessore dei terreni interessati dagli interventi previsti nel progetto esecutivo di cui al comma 3 dell’articolo 15-bis sottoscrive un verbale di accordo bonario per la loro cessione temporanea a favore dell’ente competente all’attuazione

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Art. 15-quater - (Competenze delle Province)

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Art. 15-quinquies - (Accordi bonari per la realizzazione di interventi forestali)

N48

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Art. 15-sexies - (Determinazione dell’importo dei lavori)

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Art. 16 - (Demanio forestale regionale)

1. I terreni ed i fabbricati che fanno parte del demanio forestale regionale sono gestiti dalle Comunità montane, ai sensi dell’articolo 7 della l.r. 20 giugno 1997, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo economico, tutela e valorizzazione del territorio montano), secondo i piani di cui all’articolo 6, comma 2, lettera h), della medesima legge regionale.

2. La gestione del demanio forestale regionale deve, in particolare, perseguir

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Art. 17 - (Vivai forestali regionali)

1. I vivai forestali possono essere gestiti dall’Agenzia per i servizi nel settore agroalimentare delle Marche (ASSAM).

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Art. 18 - (Organizzazioni montane)

1. Le Comunanze, le Università degli Antichi Originari e le Associazioni Agrarie, comunque denominate, partecipano anche sotto il profilo produttivo e di tutela ambientale, al raggiungimento delle finalità stabilite dall’articolo 1 della presente legge.

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CAPO III - Difesa dei boschi dagli incendi
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Art. 19 - (Prescrizioni e divieti)

1. Ai fini di quanto stabilito dall’articolo 3, comma 3, lettera c), della legge 21 novembre 2000, n. 353 (Legge-quadro in materia di incendi boschivi), tutti i boschi sono aree a rischio di incendio boschivo.

2. Nei periodi individuati a rischio di incendio boschivo, come individuati dal piano di cui all’articolo 3 della legge 353/2000 approvato dalla Giunta regionale, è vietata l’accensione di fuochi nei boschi o ad una distanza inferiore ai metri 200 dai medesimi ad eccezione:

a) dell’accensione di fuochi per la cottura delle vivande in aree attrezzate allo scopo e, al di fuori di esse, solo da chi soggiorna nei boschi per motivi di lavoro;

b) dell’accensione di fuochi nelle radure dei castagneti da fr

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Art. 19-bis - (Tutela delle specie arboree autoctone)

N26

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CAPO IV - Tutela delle formazioni vegetali non ricomprese nei boschi

N19

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Art. 20 - (Tutela degli alberi ad alto fusto)

1. Nel territorio della regione sono protetti gli alberi ad alto fusto, isolati, in filare od a gruppi appartenenti alle seguenti specie: cipresso comune (Cupressus sempervirens); pino domestico (Pinus pinea); abete bianco (Abies alba); tasso (Taxus baccata); agrifoglio (Ilex aquifolium); leccio (Quercus ilex); farnia (Quercus robur); cerro (Quercus cerris); cerrosughera (Quercus crenata); rovere (Quercus petraea); roverella (Quercus pubescens) e relativi ibridi; castagno (Castanea sativa); faggio (Fagus sylvatica); acero campestre (Acer campestre); acero napoletano o d’ungheria (Acer obtusatum); acero opalo (Acer opalifolium); acero di monte (Acer pseudoplatanus); acero riccio (Acer platanoides); tiglio (Tilia spp.); albero di giuda (Cercis siliquastrum); frassino maggiore (Fraxinus excelsior); Frassino ossifillo (Fraxinus angustifolia) e orniello (Fraxinus ornus); olmo campestre (Ulmus mi

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Art. 21 - (Autorizzazione all’abbattimento)

1. È vietato l’abbattimento degli alberi ad alto fusto elencati all’articolo 20, comma 1, senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana l’autorizzazione è rilasciata dalla Comunità montana qualora delegata dal Comune. Nella nozione di abbattimento rientra, oltre ad ogni ipotesi di taglio e sradicamento, ogni altra grave menomazione delle capacità e potenzialità vegetative della pianta.

2. L’autorizzazione all’abbattimento è concessa nei seguenti casi:

a) realizzazione di opere pubbliche;

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Art. 22 - (Potatura)

1. Le piante ad alto fusto tutelate ai sensi dell’articolo 20 possono essere sottoposte a capitozzatura, in caso di piante seccagi

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Art. 23 - (Compensazione)

1. Al fine di garantire la conservazione e la rinnovazione del patrimonio arboreo regionale, per ogni albero abbattuto ai sensi dell’articolo 21, comma 2, lettere a), b), c) e d), è prevista la piantagione di due alberi appartenenti alle specie elencate all’articolo 20, comma 1. La posa a dimora d

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Art. 24 - (Tutela delle siepi)

1. Al fine di salvaguardare l’integrità ecologica e paesistico-ambientale del territorio regionale, la tutela della fauna selvatica, di prevenire la degradazione e l’erosione dei suoli, sono sottoposte a tutela le siepi ad eccezione di quelle che si trovano nelle zone A, B, C, D e F del territorio comunale così come delimitate dagli strumenti urbanistici vigenti, di quelle poste lungo le autostrade e di quelle facenti parte di cimiteri e di giardini pubblici o privati.

2. È vietata l’estirpazione delle siepi senza l’autorizzazione del Comune. In zona montana

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Art. 25 - (Formazioni vegetali miste)

1. Qualora una formazione vegetale sia costituita da due o più degli elementi definiti all’articolo 2, comma 1, lettere a), b), d

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Art. 26 - (Formazioni vegetali monumentali)

1. Nel territorio regionale sono tutelate le formazioni vegetali monumentali così come definite all’articolo 2, comma 1, lettera

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Art. 27 - (Censimento ed elenco regionale delle formazioni vegetali monumentali)

1. La Giunta regionale, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della presente legge, definisce i criteri, le modalità ed i tempi per la realizzazione del censimento delle formazioni vegetali monumentali ed istituisce a tal proposito un apposito elenco, periodicamente

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Art. 28 - (Registro comunale delle formazioni vegetali abbattute abusivamente)

1. Ai fini della inedificabilità prevista dall’articolo 30, comma 14, i Comuni istituiscono, entro novanta giorni dall’entrata

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CAPO V - Accertamento e sanzioni
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Art. 29 - (Accertamento delle infrazioni)

1. L’accertamento delle violazioni alle norme contenute nella presente legge spetta al Corpo forestale dello Stato.

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Art. 30 - (Sanzioni)

1. L’esecuzione di tagli boschivi senza l’autorizzazione, o senza la dichiarazione di inizio lavori di cui all’articolo 10, è punita con una sanzione da euro 100,00 ad euro 300,00; alla medesima sanzione è soggetto chi inizia i lavori prima della data indicata nell’autorizzazione o nella dichiarazione di inizio lavori.

2. La violazione a quanto disposto ai sensi dell’articolo 11 è punita con le sanzioni previste dalla legge 9 ottobre 1967, n. 950 (Sanzioni per i trasgressori delle norme di polizia forestale) e dal r.d.l. 3267/1923. Gli enti competenti possono prescrivere l’esecuzione di lavori riparatori e di opere necessarie ad evitare i danni di cui all’articolo 1 del r.d.l. 30 dicembre 1923, n. 3267 (Riordinamento e riforma della legislazione in materia di boschi e di terreni montani). Gli stessi enti provvedono direttamente all’esecuzione delle opere a spese dell’interessato qualora questi non le esegua con le modalità e nei termini prescritti.

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Art. 31 - (Applicazione delle sanzioni)

1. Per l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui alla l.r. 10 agosto 1998, n. 33 (Disciplina generale e dele

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CAPO VI - Disposizioni finanziarie
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Art. 32 - (Norma finanziaria)

1. Per l’attuazione degli interventi previsti dalla presente legge è autorizzata, per l’anno 2005, la spesa di euro 2.740.153,29.

2. Per gli anni successivi l’entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie nel rispetto degli equilibri di bilancio.

3. Alla copertura delle spese autor

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CAPO VII - Norme finali
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Art. 33 - (Procedure)

1. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del bilancio annuale di previsione, sentita la competente Commissione consiliare, approva il riparto annuale dei finanziamenti per gli interventi previsti dalla presente legge e stabilisce le modalità per la concessione dei contributi ai sensi dell’articolo 5 della l.r. 31 ottobre 1994, n. 44 (Norme concernenti la democratizzazio

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Art. 34 - (Norme finali e transitorie)

1. Sono fatte salve le previsioni dei piani regolatori generali e degli strumenti di pianificazione territoriale già adottati o approvati, nelle parti in cui individuano o definiscono i boschi secondo la normativa vigente

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Art. 35 - (Decorrenza degli effetti)

1. Gli effetti degli articoli 4, comma 2, 5, 6, 7, 8, 9, comma 4, 20, comma 4, 27, comma 4, decorrono dal giorno della pubblicazione

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Art. 36 - Omissis

 

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Allegato 1 - Allegato 2 Omissis

 

 

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Testo coordinato con modifiche fino alla L.R. 20/2012.

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