Comma abrogato dalla L. 05/03/1991, n. 91.

Il comma 2 dell’articolo 15 così recitava:

“Il Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro adegua annualmente, con proprio decreto di variazione, l'importo di detta tassa di concessione governativa in modo che il ricavato compensi le spese di funzionamento dei collegi.”

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