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Sent. C. Giustizia UE 16/04/2015, n. C-570/13

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Rinvio pregiudiziale - Ambiente - Direttiva 2011/92/UE - Valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati - Costruzione di un centro commerciale - Efficacia vincolante di una decisione amministrativa di non effettuare una valutazione di impatto ambientale - Mancata partecipazione del pubblico.

L’articolo 11 della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell’impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati, dev’essere interpretato nel senso che osta a una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, in forza della quale una decisione amministrativa che accerta che non è necessario effettuare una valutazione dell’impatto ambientale per un progetto ha efficacia vincolante nei confronti dei vicini che non dispongono di un diritto di ricorso avverso detta decisione amministrativa, e ciò a condizione che tali vicini, facenti parte del “pubblico interessato” ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, di tale direttiva, soddisfino i criteri previsti dal diritto nazionale per quanto riguarda l’”interesse sufficiente” o la “violazione di un diritto”. Spetta al giudice del rinvio verificare se tale condizione sia soddisfatta nel procedimento dinanzi a esso pendente. In caso affermativo, esso deve negare l’efficacia vincolante, nei confronti di detti vicini, di una decisione amministrativa di non effettuare tale valutazione.

Dalla redazione