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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Stato 09/12/2015, n. 5597
Sent. C. Stato 09/12/2015, n. 5597
Sent. C. Stato 09/12/2015, n. 5597
1. Appalti pubblici - Gara - Lex specialis - Applicazione di un determinato CCNL - Requisiti di partecipazione - Illegittimità. 2. Appalti pubblici - Gara - Offerta anomala - Valutazione del costo del lavoro - Rispetto dei minimi inderogabili CCNL - Discordanza dai valori medi tabellari - Non determina ex se anomalia.1. Nell’ambito delle procedure di gara d’appalto, l’applicazione di un determinato contratto collettivo non può essere imposta dalla lex specialis al |
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SENTENZAIl Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza) ha pronunciato la prese |
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FATTO E DIRITTO1. Con bando di gara spedito per la pubblicazione nella G.U.U.E. il 15.4.2013, l’Azienda Ospedaliero Universitaria S. Maria della Misericordia di Udine – Dipartimento Servizi Condivisi ha indetto una procedura di gara aperta per l’affidamento della gestione in outsourcing del servizio di logistica per le Aziende del Servizio Sanitario Regionale per la durata di 48 mesi, per un importo pari ad € 14.201.000,00. 2. S. A. Soc. C. (qui di seguito, per brevità, S. A.) ha preso parte alla gara, classificandosi al secondo posto della graduatoria. 3. Al primo posto, invece, si è classificata C. Soc. C.. p.a., alla quale l’appalto è stato definitivamente aggiudicato con determinazione dirigenziale del Dipartimento Servizi Condivisi n. 954/2014 del 4.12.2014. 4. S. A., odierna appellante, in seguito all’accesso agli atti ha impugnato tuttavia avanti al T.A.R. Friuli Venezia Giulia l’aggiudicazione, evidenziando, in particolare, che l’offerta della C. avrebbe dovuto essere esclusa dalla procedura per aver previsto l’applicazione, nei rapporti con i lavoratori adibiti all’esecuzione del servizio, di un contratto collettivo nazionale (di qui in avanti, sinteticamente, CCNL) non pertinente alle prestazioni dedotte in contratto. 5. C., più nello specifico, ha dichiarato di voler assumere i lavoratori con il CCNL, di carattere residuale, relativo al comparto generale Pulizie Servizi Integrati/Multiservizi, mentre la specificità delle prestazioni oggetto di gara e dedotte nello stesso schema di contratto, predisposto dalla stazione appaltante, avrebbe postulato, secondo S. A., l’applicazione del diverso e più oneroso CCNL Logistica, Trasporto Merci e Spedizioni. 6. Tale circostanza, ad avviso della ricorrente in prime cure nonché odierna appellante, avrebbe irrimediabilmente viziato la partecipazione di C. alla gara, falsando il confronto concorrenziale a tutto detrimento della S. A., che invece avrebbe correttamente impostato la propria offerta sui valori del pertinente CCNL della logistica, e dall’altro avrebbe dovuto indurre la stazione appaltante quanto meno ad attivare, ai sensi dell’art. 86, comma 3, del d. lgs. 163/2006, la verifica dell’anomalia nei confronti dell’offerta presentata da C., il cui utile, secondo l’appellante, sarebbe del tutto inidoneo a compensare il maggior costo derivante dal corretto inquadramento dei lavoratori con il CCNL Logistica, pari ad € 204.148,76. 7. La ricorrente ha perciò chiesto, in prime cure, l’annullamento dell’aggiudicazione, l’inefficacia del contratto e la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno in forma specifica o, in subordine, per equivalente. 8. Si sono costituite per resistere al ricorso nel primo grado di giudizio l’Amministrazione e C., quest’ultima articolando anche un motivo di ricorso incidentale escludente, relativo alla cauzione provvisoria presentata dalla ricorrente. 9. Con sentenza n. 161 del 27.3.2015 il T.A.R. Friuli Venezia Giulia ha respinto il ricorso principale e dichiarato improcedibile quello incidentale, ritenendo che la lex specialis non imponesse l’applicazione di uno specifico CCNL, come assumeva invece S. A., e che la documentazione prodotta da questa, comunque, non comprovava affatto l’incongruità economica dell’offerta presentata da C.. 10. Avverso tale sentenza ha proposto appello |
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P.Q.M.Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto da S. A. Soc. C.., lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata. |
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