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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
D. P.C.M. 24/10/2014
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- D.P.C.M. 19/10/2021
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PremessaIL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante il Codice dell'amministrazione digitale; Visto, in particolare, l'art. 64 del decreto legislativo n. 82 del 2005, come modificato dall'art. 17-ter del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 69 che, «per favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadin |
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Art. 1 - Definizioni1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) Agenzia: l'Agenzia per l'Italia Digitale; b) attributi: informazioni o qualità di un utente utilizzate per rappresentare la sua identità, il suo stato, la sua forma giuridica o altre caratteristiche peculiari; c) attributi identificativi: nome, cognome, luogo e data di nascita, sesso, ovvero ragione o denominazione sociale, sede legale, nonché il codice fiscale o la partita IVA e gli estremi del documento d'identità utilizzato ai fini dell'identificazione; d) attributi secondari: il numero di telefonia fissa o mobile, l'indirizzo di posta elettronica, il domicilio fisico e digitale, nonché eventuali altri attributi individuati dall'Agenzia, funzionali alle comunicazioni; e) attributi qualificati: le qualifiche, le abilitazioni professionali e i poteri di rappresentanza e qualsiasi altro tipo di attributo attestato da un gestore di attri |
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Art. 3 - Soggetti partecipanti allo SPID1. I soggetti pubblici o privati che partecipano allo SPID sono: a) i gestori dell'ide |
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Art. 4 - Ruolo dell'Agenzia1. L'Agenzia cura l'attivazione dello SPID, svolgendo, in particolare, le seguenti attività: a) gestisce l'accreditamento dei gestori dell'identità digitale e dei gestori di attributi qualificati, stipulando con essi apposite convenzioni. Con i regolamenti di cui al presente articolo sono disciplinate le convenzioni per l'adesione allo SPID da parte dei fornitori di servizi ed |
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Art. 5 - Attributi dell'identità digitale1. Le identità digitali rilasciate all'utente contengono obbligatoriamente il codice identificativo, gli attributi identificativi e almeno un attrib |
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Art. 6 - Livelli di sicurezza delle identità digitali1. Lo SPID è basato su tre livelli di sicurezza di autenticazione informatica: a) nel primo livello, corrispondente al Level of Assurance LoA2 dello standard ISO/IEC DIS 29115, il gestore dell'identità digitale rende disponibili sistemi di autenticazione informatica a un fattore, quale la password, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai regolamenti di cui all'art. 4; b) nel s |
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Art. 7 - Rilascio delle identità digitali1. Le identità digitali sono rilasciate, a domanda dell'interessato, dal gestore dell'identità digitale, previa verifica dell'identità del soggetto richiedente e mediante consegna in modalità sicura delle credenziali di accesso. Nell'ambito della propria struttura organizzativa, i gestori delle identità digitali individuano il responsabile delle attività di verifica dell'identità del soggetto richiedente. 2. La verifica dell'identità del soggetto richiedente e la richiesta di adesione avvengono in uno dei seguenti modi: a) identificazione del soggetto richiedente che sottoscrive il modulo di adesione allo SPID, tramite esibizione a vista di un valido documento d'identità e, nel caso di persone giuridiche, della procura attestante i poteri di rappresentanza; b) identificazione |
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Art. 8 - Gestione delle identità digitali1. Fatto salvo il caso in cui l'aggiornamento degli attributi identificativi avvenga in modalità automatica tramite le convenzioni previste all'art. 4, comma 1, lettera c), gli utenti sono obbligati a informare tempestivamente il gestore dell'identità digitale di ogni variazione degli attributi previamente comunicati. Il gestore dell'identità digitale provvede tempestivamente ai necessari aggiornamenti, avendo verificato l |
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Art. 9 - Uso illecito delle identità digitali1. Nel caso in cui l'utente ritenga, anche a seguito della segnalazione di cui all'art. 8, comma 4, che la propria identità digitale sia stata utilizzata abusivamente o fraudolentemente da un terzo, può chiedere, con le modalità indicate nei regolamenti di cui all'art. 4, |
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Art. 10 - Accreditamento dei gestori dell'identità digitale1. Le modalità di richiesta di accreditamento sono definite nei regolamenti attuativi adottati dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4, che possono contenere ulteriori criteri per l'accreditamento delle pubbliche amministrazioni. 2. A seguito dell'accoglimento della richiesta, l'Agenzia stipula apposita convenzione secondo lo schema definito nell'ambito dei regolamenti di cui all'art. 4 e dispone l'iscrizione del richiedente nel registro SPID, consultabile in via telematica. 3. Al fine di ottenere l'accreditamento gli interessati devono: a) avere forma giuridica di società di capitali e un capitale sociale non inferiore a cinque milioni di euro; 0 b) essere una persona giuridica riconosciuta, con un |
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Art. 11 - Obblighi dei gestori dell'identità digitale1. I gestori dell'identità digitale, nel rispetto dei regolamenti di cui all'art. 4: a) utilizzano sistemi affidabili che garantiscono la sicurezza tecnica e crittografica dei procedimenti, in conformità a criteri di sicurezza riconosciuti in ambito europeo o internazionale; b) adottano adeguate misure contro la contraffazione, idonee anche a garantire la riservatezza, l'integrità e la sicurezza nella generazione delle credenziali di accesso; c) effettuano un monitoraggio continuo al fine rilev |
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Art. 12 - Cessazione, subentro, sospensione e revoca dell'attività dei gestori dell'identità digitale1. Il gestore dell'identità digitale comunica all'Agenzia e agli utenti a cui ha attribuito l'identità digitale l'intenzione di cessare la propria attività almeno sessanta giorni prima della data di cessazione, indicando i gestori sostitutivi e le modalità tecniche e operative per il trasferimento delle identità digitali, nel rispetto delle indicazioni fornite dall'Agenzia ai sensi dell'art. 4. N6 |
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Art. 13 - Adesione ed obblighi dei fornitori di servizi1. I fornitori di servizi possono aderire allo SPID stipulando apposita convenzione con l'Agenzia il cui schema è definito nell'ambito dei regolamenti attuativi di cui all'art. 4. 2. I fornitori di servizi conservano per ventiq |
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Art. 14 - Adesione allo SPID da parte delle pubbliche amministrazioni in qualità di fornitori di servizi1. Nel rispetto dell'art. 64, comma 2, del CAD, le pubbliche amministrazioni che erogano in rete servizi qualificati, direttamente o tramite altro fornitore di servizi, consentono l'identificazione informatica degli utenti attraverso l'uso dello SPID. |
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Art. 15 - Adesione allo SPID da parte di soggetti privati fornitori di servizi1. Non possono aderire allo SPID i soggetti privati fornitori di servizi il cui rappresentante legale, soggetto preposto all'amministrazione o componente di organo preposto al controllo risulta condannato con sentenza passata |
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Art. 16 - Accreditamento dei gestori di attributi qualificati1. I soggetti che hanno il potere, in base alle norme vigenti, di attestare gli attributi qualificati si accreditano indicando i dati che intendono rendere disponibili nello SPID, nel rispetto del presente decreto e secondo le modalità indicate nei regolamenti attuativi adottati ai sensi dell'art. 4. |
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Art. 17 - Disposizione finale1. I soggetti interessati a ottenere l'accreditamento allo SPID possono presentare domanda all'Agenzia successivamente all'emanazione dei regolamenti attuativi di cui a |
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