Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini.
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120740910408391
TITOLO I - MISURE URGENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE
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120740910408392
Art. 1.
1. I datori di lavoro non agricoli versano entro termini unificati in ogni caso non oltre il 25 del mese, ferme restando le diverse periodicità, l'imposta sul valore aggiunto, le somme dovute quali sostituti d'imposta e quelle dovute a gestioni previdenziali ed assistenzia
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120740910408393
Art. 2
1. Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , debbono essere comunque versate e non possono essere portate a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali ed assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro. N2
1-bis.N30 L’omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l’importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da una volta e mezza a quattro volte l'importo omesso. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell’avvenuto accertamento della violazione. N29
1-ter. N30 La denuncia di reato è presentata o trasmessa senza ritardo dopo il versamento di cui al comma 1-bis ovvero decorso inutilmente il termine ivi previsto. Alla denuncia è allegata l'attestazione delle somme eventualmente versate. N3
1-quater. N30 Durante il termine di cui al comma 1-bis il corso della prescrizione rimane sospeso. N3
2. Il datore di lavoro che non provveda al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali entro il termine stabilito, o vi provveda in misura inferiore, è tenuto al versamento di una somma aggiuntiva, in sostituzione di quella prevista dalle disposizioni che disciplinano la materia fino a due volte l'importo dovuto, ferme restando le ulteriori sanzioni amministrative e penali. Per la graduazione delle somme aggiuntive dovute sui premi resta in vigore la legge 21 aprile 1967, n. 272.
4. Le sanzioni amministrative previste per violazione delle norme di cui al D.Lgs.C.P.S. 16 luglio 1947, n. 708, e successive modificazioni ed integrazioni, sono versate all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo.
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120740910408394
Art. 3.
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5 della legge 22 luglio 1961, n. 628, ai funzionari dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, dell'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo, del Servizio per i contributi agricoli unificati, degli altri enti per i quali sussiste la contribuzione obbligatoria, addetti alla vigilanza, nonché agli addetti alla vigilanza presso gli ispettorati del lavoro, sono conferiti i poteri:
a) di accedere a tutti i locali delle aziende, agli stabilimenti, ai laboratori, ai cantieri ed altri luoghi di lavoro, per esaminare i libri di matricola e paga, i documenti equipollenti ed og
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120740910408395
Art. 4.
1. Per l'anno 1983 i contributi base e di adeguamento e per l'anno 1984 i contributi di adeguamento dovuti dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali e quelli relativi ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni sono confermati nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 e sono soggetti alla variazione annuale di cui all'articolo 22 della legge 3 giugno 1975, n. 160; è altresì dovuto dagli stessi soggetti un contributo capitario aggiuntivo in misura annua pari a quelle di cui all'articolo 14-sexies, secondo comma, del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33, e con la limitazione indicata nella lettera c) del predetto articolo 14-sexies.
2. In attesa della legge di riforma del sistema pensionistico, restano confermate, per gli anni 1983 e 1984, le disposizioni di cui agli articoli 2, secondo e terzo comma, 2-bis, 3, secondo, terzo e quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54, con conseguente aggiornamento dei rispettivi riferimenti temporali. Per l'anno 1984 la contribuzione base dovuta dai lavoratori autonomi autorizzati alla prosecuzione volontaria resta confermata nella misura stabilita per l'anno 1983.
3. I contributi dovuti dalle aziende esercenti la pesca ai sensi del primo comma dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663 , convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1980, n. 33 , sono determinati per gli anni 1983 e 1984 sulla base delle retribuzioni medie mensili stabilite rispettivamente negli anni 1982 e 1983 per la predetta categoria, ulteriormente aumentate secondo il meccanismo di rivalutazione previsto dall'articolo 15 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.
4. Il contributo sociale di malattia dovuto in misura fissa per gli anni 1983 e 1984 dagli artigiani, dagli esercenti attività commerciali, dai coltivatori diretti e dai liberi professionisti è confermato nella misura stabilita rispettivamente per gli anni 1982 e 1983 ed è soggetto alla variazione annuale di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538. N10
4-bis. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 2, secondo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791 , convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 54 , e all'articolo 1, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1980, n. 538, e successive modificazioni e integrazioni, sono versati in due rate eguali scadenti il 25 luglio e il 25 ottobre dell'anno solare al quale si riferiscono. I contributi aggiuntivi aziendali per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti e per l'assistenza di malattia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, nella legge 26 settembre 1981, n. 537, e all'articol
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120740910408396
Art. 5.
1. Ai lavoratori, pubblici e privati, con contratto a tempo determinato, i trattamenti economici e le indennità economiche di malattia sono corrisposti per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa nei dodici mesi immediatamente precedenti l'evento morboso, fermi restando i limiti massimi di durata previsti dalle vigenti disposizioni.
2. Non possono essere corrisposti trattamenti economici e indennità economiche per malattia per periodi successivi alla cessazione del rapporto di lavoro a tempo determinato.
3. Nel caso in cui il lavoratore a tempo determinato nei dodici mesi immediatamente precedenti non possa far valere periodi lavorativi superiori a trenta giorni, il trattamento economico e l'indennità economica di malattia sono concessi per un periodo massimo di trenta giorni nell'anno solare. In tal caso l'indennità economica di malattia è corrisposta, previa comunicazione del datore di lavoro, direttamente dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
4. Il periodo di malattia di cui al precedente comma si computa ai fini del limite massimo delle giornate indennizzabili.
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Art. 6.
1. L'integrazione al trattamento minimo delle pensioni a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, delle gestioni sostitutive ed esclusive della medesima, nonché delle gestioni previdenziali per i commercianti, gli artigiani, i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, della gestione speciale minatori e dell'ENASARCO non spetta ai soggetti che posseggano:
a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata ma legalmente ed effettivamente separata, redditi propri assoggettabili all'imposta sul reddito delle persone fisiche per un importo superiore a due volte l'ammontare annuo del trattamento minimo del Fondo pensioni lavoratori dipendenti calcolato in misura pari a tredici volte l'importo mensile in vigore al 1 gennaio di ciascun anno;
b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed effettivamente separata, redditi propri per un importo superiore a quello richiamato al punto a), ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a ((quattro volte)) il trattamento minimo medesimo.
1-bis. Dal computo dei redditi sono esclusi i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, il reddito della casa di abitazione e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata. Non concorre alla formazione dei redditi l'importo della pensione da integrare al trattamento minimo. Per i lavoratori autonomi agricoli, il reddito dichiarato dal titolare dell'azienda ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche viene imputato, indipendentemente dalla effettiva percezione, a ciasun componente attivo del nucleo familiare, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro effettivamente prestato da ciascuno di essi in modo continuativo, attestato c
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Art. 7.
1. Il numero dei contributi settimanali da accreditare ai lavoratori dipendenti nel corso dell'anno solare, ai fini delle prestazioni pensionistiche a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, per ogni anno solare successivo al 1983 è pari a quello delle settimane dell'anno stesso retribuite o riconosciute in base alle norme che disciplinano l'accreditamento figurativo, sempre che risulti erogata, dovuta o accreditata figurativamente per ognuna di tali settimane una retribuzione non inferiore al 30% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio dell'anno considerato. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 gennaio 1984, il limite minimo di retribuzione giornaliera, ivi compresa la misura minima giornaliera dei salari medi convenzionali, per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale non può essere inferiore al 7,50% dell'importo del trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fondo pensioni lavoratori dipendenti in vigore al 1 gennaio di ciascun anno. N22
2. In caso contrario viene accreditato un numero di contributi settimanali pari al quoziente arrotondato per eccesso che si ottiene dividendo la retribuzione complessivamente corrisposta, dovuta o accreditata figurativamente nell'anno solare, per la retribuzione di cui al comma precedente. I contributi così determinati, ferma restando l'anzianità assicurativa, sono riferiti
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Art. 8.
All'articolo 10 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e successive modificazioni ed integrazioni, sono aggiunti i seguenti commi:
"La pensione di invalidità non è attribuita, e se attribuita ne resta sospesa la corresponsione, nel caso in cui l'assicurato e il pensionato, di età inferiore a quella prevista per il pensionamento di vecchiaia, siano percettori di reddito da lavoro dipendente, con esclusione dei trattamenti di fine rapporto comunque denominati, e di reddito da lavoro o autonomo o professionale o d'impresa per un importo lordo annuo, al netto dei soli contributi previdenziali, superiore a tre volte l'ammontare del trattamento minimo del Fond
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TITOLO II OMISSIS
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TITOLO III - MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA E DISPOSIZIONI PER TALUNI SETTORI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE
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Art. 21 - Art. 26 Omissis
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Art. 27.
Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in
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DISCIPLINA DELLA SOLIDARIETÀ RETRIBUTIVA E CONTRIBUTIVA (Normativa di riferimento per appalti pubblici e privati; Ambito applicativo; Durata del vincolo di obbligazione in solido; Modifiche introdotte dal D.L. 25/2017) - ULTERIORI NORME SPECIFICHE PER GLI APPALTI PUBBLICI - TUTELA GENERALE IN VIA RESIDUALE DISPOSTA DAL CODICE CIVILE - SICUREZZA SUL LAVORO - SOLIDARIETÀ FISCALE, LE NORME ORA SOPPRESSE.
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