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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Circ. INPS 30/01/2014, n. 16
Circ. INPS 30/01/2014, n. 16
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PremessaCon il decreto 13 marzo 2013 R il Ministro dell’Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali (allegato 1), ha disciplinato le modalità di attuazione dell’art. 13-bis, comma 5, del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 Rconvertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94R (G.U. n. 156 del 6.7.2012) «Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa p |
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1. DURC rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 7 maggio 2012, n. 52In presenza di una certificazione di uno o più crediti N1 resa dalle amminis |
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2. Soggetti richiedentiIl decreto ha espressamente previsto che la presentazione della richiesta provenga dal soggetto titolare del credito, connotando in tal modo il Documento reso «ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52» nell’ambito dell’intero sistema di disciplina della materia del DURC. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha, infatti, inteso rendere il soggetto creditore parte attiva nel procedimento che porterà al rilascio del Documento ai sensi della normativa in esame. A tal fine, il predetto Dicastero ha provveduto ad implementare le funzioni del sistema «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» introducendo l’utilità «Gestione Richieste DURC» attraverso la quale il titolare del credito, o suo delegato appositamente registrato sul sistema PCC, provvede a generare sulla medesima Piattaforma, secondo le specifiche indicazioni ivi fornite nella «Guida al Rilascio del DURC in presenza di Certificazione del Credito» N3 (allegato 3), la «Richiesta del Documento Unico di Regolarit&agra |
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3. Modalità di rilascio del DURCCome in premessa evidenziato, il Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» ha predisposto un’apposita funzione «Verifica la capienza per l’emissione del DURC» attraverso la quale l’operatore che deve procedere al rilascio del DURC, ha la possibilità di effettuare la verifica della sussistenza e dell’importo dei crediti riportati nella «Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex art. 13-bis, comma 5, D.L. n. 52/2012 conv. L. 94/2012». Il sistema, in caso di esito positivo della verifica, fornisce un apposito messaggio e consente di scaricare una certificazione, in formato pdf, comprovante l’esito della medesima. Si evidenzia che l’esito positivo si determina qualora l’importo degli oneri contributivi non ancora versati, che è stato accertato dall’operatore di ciascuno degli Enti tenuti al rilascio del DURC nei confronti del soggetto titolare dei crediti certificati, risulta pari o inferiore a quello evidenziato dal sistema della Piattaforma come saldo disponibile alla data della verifica. |
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4. Modalità di utilizzo del DURCIl DURC emesso «ai sensi del comma 5 dell’art. 13-bis del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52», come disposto dall’art. 3, comma 1 del decreto ministeriale 13 marzo 2013 R, può essere utilizzato per le finalità previste dalle vigenti disposizioni di legge. Il medesimo decreto, all’art. 3, comma 2, dispone l’obbligo di attivazione dell’intervento |
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5.a Compensazione di somme iscritte a ruolo ai sensi dell’art. 28-quater del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602La certificazione «Richiesta del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC), ex a |
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5.b Cessione o anticipazione del credito presso banche o intermediari finanziariLa certificazione può essere utilizzata, altresì, per la cessione o anticipazione del credito alle banche o agli intermediari finanziari. Il decreto ministeriale 13 marzo 2013 Rin trattazione, al comma 2, dell’art. 4, nel disciplinare le modalità di utilizzo della medesima certificazione, ha previsto che l’interessato provveda alla preventiva estinzione del debito contributivo indicato sul DURC affinché il credito certificato possa essere oggetto di cessione o anticipazione. |
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