L'INPS fornisce indicazioni in merito all'applicazione della disciplina per il rilascio del DURC in presenza di certificazione di crediti certi, liquidi ed esigibili, vantati nei confronti delle P.A. - emessa tramite la «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC) - a seguito della realizzazione, da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze, all’interno della citata Piattaforma, della funzione di «Gestione Richieste DURC», riservata ai soggetti titolari dei crediti, e di quella di «Verifica la capienza per l’emissione del DURC», rivolta agli Enti tenuti al rilascio del DURC.
Si ricorda che nel quadro del sistema vigente in materia di DURC, il Documento rilasciato ai sensi dell’art. 13-bis, comma 5, del D.L. 52/2012, che prevede per l'appunto l'emissione del DURC in presenza di crediti certi, liquidi ed esigibili, viene a costituire pertanto una tipologia specifica attraverso la quale il legislatore ha inteso far sì che le imprese creditrici nei confronti delle pubbliche amministrazioni, nell’ambito dei limiti delineati dalla norma, ottengano un DURC per poter continuare ad operare sul mercato, in particolare in quello della contrattualistica pubblica, pur in presenza di debiti previdenziali e/o assicurativi.
Rinviando integralmente a quanto chiarito in materia dalla Circolare del Ministero del Lavoro 40/2013, la Circolare 16/2014 in commento fornisce le opportune indicazioni in ordine all’applicazione della disciplina a seguito della realizzazione delle due citate nuove funzioni nella «Piattaforma per la Certificazione dei Crediti» (PCC).