D. Leg.vo 22/06/2012, n. 124 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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D. Leg.vo 22/06/2012, n. 124

Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17, in attuazione della direttiva 2009/127/CE che modifica la direttiva 2006/42/CE relativa alle macchine per l'applicazione di pesticidi.
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[Premessa]



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA


Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori;

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Art. 1 - Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17

1. Al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 R, di attuazione della direttiva 2006/42/CE, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 2, dopo la lettera n) è aggiunta la seguente:

“n-bis) "requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute": disposizioni obbligatorie relative alla progettazione e alla fabbricazione dei prodotti soggetti al presente decreto legislativo intese ad assicurare un elevato livello di protezione della salute e della sicurezza delle persone e, se del caso, degli animali domestici e dei beni nonché, qualora applicabile, dell'ambiente; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute sono stabiliti nell'allegato I; i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute per la protezione dell'ambiente si applicano unicamente alle macchine di cui al punto 2.3 di detto allegato.;

b) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

“1. Possono essere immesse sul mercato ovvero messe in servizio unicamente le macchine che soddisfano le pertinenti disposizioni del presente decreto legislativo e se non pregiudicano la sicurezza e la salute delle persone o, se del caso, degli animali domestici e dei beni, nonché, qualora applicabile, dell'ambiente quando sono debitamente installate, mantenute in efficienza e utilizzate conformemente alla loro destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili.;

c) all'articolo 6, il comma 4 è sostituito dal seguente:

“4. Qualora sia constatato che una macchina provvista della marcatura CE, accompagnata dalla dichiarazione CE di conformità e utilizzata conformemente alla sua destinazione o in condizioni ragionevolmente prevedibili rischia di compromettere la salute o la sicurezza delle persone o, se del caso, degli animali domestici o dei beni, o, qualora applicabile, dell'ambiente, il Ministero dello sviluppo economico, con provvedimento motivato e notificato all'interessato, previa verifica dell'esistenza dei rischi segnalati, ordina il ritiro della macchina dal mercato, ne vieta l'immissione sul mercato ovvero la messa in servizio o ne limita la libera circolazione, indicando i mezzi di impugnativa avverso il provvedimento stesso ed il termine entro cui è possibile ricorrere; gli oneri relativi al ritiro dal mercato delle macchine o ad altra limitazione alla loro circolazione sono a carico del fabbricante o del suo mandatario.;

d) all'articolo 8, il comma 2 è sostituito dal seguente:

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Art. 2 - Invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri

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