Art. 9, D. Leg.vo n. 124/2004 - affidamento di attività in subappalto - art. 29, comma 1, D. Leg.vo n. 276/2003.
La Confindustria ha avanzato istanza d’interpello al fine di conoscere il parere di questa Direzione generale in merito alla corretta interpretazione della disciplina relativa all’impiego di manodopera negli appalti di opere e di servizi, di cui all’art. 29, comma 1, del D. Leg.vo n. 276/2003. R
In particolare, si chiede se sia possibile che una impresa affidi in subappalto l’esecuzione di una fase specifica di attività appartenente al proprio ciclo produttivo, mettendo a disposizione (in comodato, noleggio o uso) dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice, le dotazioni, anche individuali, esistenti in cantieri e stabilimenti già strutturati.
La problematica nasce soprattutto con riferimento alle imprese che svolgono attività di particolare complessità e specializzazione, fortemente orientate alla qualità e alla innovazione tecnologica. In tale contesto infatti i soggetti appaltatori - selezionati previa un’attenta verifica dell’idoneità tecnico-professionale necessaria per l’esecuzione a regola d’arte dell’incarico - possono, per motivi oggettivi, non disporre immediatamente delle dotazioni necessarie per l’esecuzione dei lavori (ad es., nel caso di imprese extracomunitarie che vedrebbero allungare i tempi