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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Risoluz. Ag. Entrate 05/11/2010, n. 117/E
Risoluz. Ag. Entrate 05/11/2010, n. 117/E
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QuesitoL’Associazione ALFA chiede chiarimenti in relazione alla portata della risoluzione n. 260/E del 22 ottobre 2009, con la quale la scrivente, affrontando il tema del trattamento fiscale e contabile delle cosiddette «ritenute a garanzia», si è espressa altresì sulla valutazione fiscale delle rimanenze di opere pluriennali. In particolare, il caso analizzato nella risoluzione in questione riguardava un appalto per la realizzazione di un’opera pubblica di durata pluriennale, per la quale una parte dei lavori erano stati subappaltati. L’esecuzione dell’opera prevedeva, per i rapporti tra committente ed appaltatore (e per quelli tra quest’ultimo ed il subappaltatore), l’emissione di Stati Avanzamento Lavori (di seguito «SAL»), a fronte di «certificati di pagamento» in cui erano indicati gli importi dovuti e le ritenute operate dal committente (dall’appaltatore) nei confronti dell’appaltatore (del subappaltatore) a garanzia della corretta realizzazione dei lavori e degli adempimenti contributivi dovuti. |
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Soluzione interpretativa prospettata dal contribuenteL’applicazione concreta del principio sopra esposto tassabilità dei componenti positivi (rimanenze) dell’appaltatore e contestuale indeducibilità dei costi del subappalto contrastereb |
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Parere della direzione centrale normativaNella risoluzione n. 260/E del 2009 la scrivente ha evidenziato che, nel rapporto tra committente e appaltatore, solo i corrispettivi liquidati in via definitiva costituiscono costi fiscalmente rilevanti per il committente. In presenza di una liquidazione provvisoria del corrispettivo, invece, l’esborso sostenuto dal committente non costituisce un costo, bensì un credito nei confronti dell’appaltatore. Il costo rileva fiscalmente (in contropartita della chiusura del predetto credito) soltanto nel periodo d’imposta in cui interviene l’accettazione definitiva. In relazione ai dubbi sollevati dall’Associazione circa l’applicabilità di tale principio al rapporto tra appaltatore e subappaltatore con specifico riferimento ai lavori subappaltati, si osserva quanto segue. L’articolo 2426 del codice civile stabilisce che i lavori in corso su ordinazione possono essere valutati con il criterio del costo (punto 9) oppure sulla base del corrispettivo contrattuale maturato (punto 11). Il principio contabile OIC n. 23 ritiene preferibile il criterio del corrispettivo in quanto «consente una maggiore adesione al principio della competenza». Visto che «le norme di legge non precisano le modalità con cui determinare il corrispettivo maturato, rinviando implicitamente ad una interpretazione in chiave tecnica», il citato principio contabile fornisce le regole «tecniche&r |
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