L’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ha approvato, nell’adunanza del 10.10.2006, il Regolamento sul procedimento per la risoluzione delle controversie ai sensi dell’art. 6, comma 7, lettera n), del D. Leg.vo 12.4.2006 n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE». Detta disposizione prevede che le parti interessate possono richiedere all’Autorità un parere avente ad oggetto la risoluzione di controversie eventualmente insorte in costanza di svolgimento delle procedure di gara degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
Il Regolamento definisce l’ambito di applicazione della procedura, i soggetti richiedenti (stazione appaltante, parte interessata o più parti interessate, singolarmente o congiuntamente, in persona del legale rappresentante munito degli idonei poteri), le modalità di presentazione dell’istanza di parere (raccomandata, fax o posta elettronica) e i relativi contenuti (formale intestazione dell’istanza, indicazione dei richiedenti, descrizione della pendenza e della fattispecie cui atterrebbe la controversia, riferimento all’oggetto della gara, richiesta di audizione delle parti). Il Regolamento definisce altresì le fasi di avvio e di svolgimento dell’istruttoria, la costituzione di una apposita Commissione per la soluzione delle controversie e le modalità per l’adozione del parere da parte di detta Commissione, che verrà reso in forma di Deliberazione. Fino alla costituzione di detta Commissione è previsto che le competenze e le attività ad essa attribuite siano svolte dal Consiglio dell’Autorità. È inoltre previsto che per le tematiche a carattere di maggiore interesse l’Autorità provvederà ad unificare le singole fattispecie, per emanare atti aventi valenza generale.
Il Regolamento fornisce inoltre un modello per l’inoltro delle richieste di parere. A tal riguardo si segnala che il Consiglio dell’Autorità, con Comunicato del Presidente riportato qui di seguito prima del Regolamento, ha precisato che provvederà al rilascio dei propri pareri esclusivamente con riferimento alle richieste inoltrate ai sensi della citata procedura, utilizzando l’apposito modello.
Per quanto riguarda la validità dei pareri rilasciati dall’Autorità con le modalità sopra descritte, resta inteso che la procedura dettata dal Regolamento non è un mezzo alternativo di risoluzione delle controversie, ma è finalizzata all’ottenimento di un mero «parere». La procedura, pertanto, si inquadrerebbe come una facoltà, per le parti interessate, di ottenere un parere preventivo che, nell’ipotesi di soddisfazione reciproca delle parti coinvolte, potrebbe evitare il ricorso al contenzioso. Si tratta dunque di una forma di conciliazione da utilizzare prima di intraprendere il ricorso ai canali della giustizia amministrativa, e che dovrebbe servire proprio a far diminuire il numero dei contenziosi che arrivano davanti ai TAR.