Tra le disposizioni introdotte segnaliamo che la nuova lettera b-ter del comma 8 dell'art. 3 del D. Leg.vo 494/1996, come modificata dal provvedimento in esame, impone nuovi obblighi a carico del Committente o del Responsabile dei lavori, pena la sospensione dell'efficacia del titolo abilitativo edilizio (permesso di costruire o denuncia di inizio attività).
In particolare è previsto che il Committente o il Responsabile dei lavori trasmetta all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio di attività, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, alla dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti ed al certificato di regolarità contributiva rilasciato dall'I.N.P.S. o dall'INAIL o, per quanto di rispettiva competenza, anche dalle casse edili. In assenza della certificazione della regolarità contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, è sospesa l'efficacia del titolo abilitativo edilizio.