Convertito in legge, con modificazioni, il D.L. 158/2004, che ha disposto, all’art. 1, la proroga in carica fino al 31.12.2004 dei Consigli nazionali e territoriali attualmente in carica degli Ordini professionali degli ingegneri, architetti, geologi, dottori agronomi e forestali e di altre professioni non tecniche, la cui scadenza era stata fissata al 30.6.2004 dalla L. 173/2002.
Detta proroga si è resa necessaria in quanto non è stato ancora emanato il regolamento previsto dall’art. 4, comma 3, del D.P.R. 5.6.2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti» che dovrebbe recepire la nuova organizzazione degli Albi professionali in sezioni distinte dedicate ai nuovi laureati triennali ed ai professionisti in possesso di titolo universitario del vecchio ordinamento o di secondo livello.
Detto regolamento dovrebbe aggiornare i meccanismi per la garanzia della democraticità e della rappresentanza di tutte le categorie di professionisti nell’ambito degli organi collegiali. In particolare i componenti degli organi collegiali, a livello nazionale e locale, dovranno essere ripartiti in proporzione agli iscritti in ciascuna sezione dell’Albo, e dovrà comunque essere assicurata una quota non inferiore al 50% ai professionisti laureati specialisti, ai quali spetta l’elettorato passivo per la carica di Presidente.
Il comma 1-bis dell’art. 1, inserito in fase di conversione in legge, ha stabilito che il regolamento di cui sopra dovrà essere emanato entro il 31.12.2004, data entro la quale dovranno anche essere indette, qualora il mandato non abbia durata più lunga, elezioni per il rinnovo dei Consigli.