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Sent.C. Stato 11/05/2009, n. 2885

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1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Duplice finalità - Durata minima - Pari al termine minimo di irrevocabilità dell’offerta (180 gg. ex COD. LSF, artt. 11, c.6 e 75, c.5)
1. La cauzione provvisoria ha la duplice finalità di garantire la stazione appaltante della mancata sottoscrizione del contratto da parte dell’aggiudicatario e di assicurare l’affidabilità e la serietà dell’offerta presentata. Ha, pertanto, funzione indennitaria dei danni cagionati dall’eventuale rifiuto di stipulare il contratto e sanzionatoria degli inadempimenti procedimentali relativi alla veridicità delle dichiarazioni fornite in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico organizzativa richiesti dal bando. La sua natura provvisoria (alla stipula del contratto viene sostituita da quella definitiva) e la sua specifica funzione comportano che la sua durata non può prescindere dalla durata di validità dell’offerta, risultandone diversamente pregiudicata la stessa ratio legis della cauzione provvisoria. Ed infatti nel Codice LSF, D.Lgs. 06/163, art. 11, c.6 e 75, c.5, il legislatore ha normativamente equiparato il termine minimo di irrevocabilità dell’offerta alla durata minima della cauzione, prevedendolo, in entrambi i casi, in 180 gg dalla scadenza del termine per la presentazione dell’offerta, tranne termini più ampi previsti dalla lex specialis di gara.

1. Ved. C.Stato IV 20 luglio 2007 n. 4098 R e V 30 giugno 2003 n. 3866 R. 1a. (CAUZ.3) - Ved. Cass. S.U. 4 febbraio 2009 n. 2534 [R=W4F092534].
(COD. LSF, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, artt. 11, c.6 e 75, c.5) R

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