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Sent.C. Stato 18/06/2008, n. 3031

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1. Opere o lavori speciali - Sono quelli dell’elenco opere specializzate ex art. 72, c. 4, D.P.R. 99/554 ma di importo superiore a quello ex art. 73, c. 3 stesso D.P.R.
1. Affinché un’opera o un lavoro possano essere considerati speciali, è necessario, ai sensi dell’art. 72, c. 4, del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, che essi siano ricompresi nell’elenco delle opere specializzate, ivi formulato, e che siano di importo superiore a quello indicato dall’art. 73, c. 3, del predetto D.P.R.: entrambe le predette condizioni devono concorrere ai fini della specialità di un’opera o di un lavoro.

1c. All’art. 8 corrisponde l’art. 40 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163: R ved. «Corrispondenza fra norme vecchie e nuove»
[L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 8 (1c); D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, artt. 72, c.4 e 73, c.3; R D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, All. A] R

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