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Sent.C. Cass. 30/10/2007, n. 22843

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi - Ex art. 4 L. 81/741 - Nullità del patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati d’avanzamento saldati in ritardo - Limiti
1. Negli appalti di lavori pubblici, con riferimento all’applicabilità dell’art. 4 L. 10 dicembre 1981 n. 741, la nullità, sancita dal comma 3 di tale articolo, nel caso di patto contrario al pagamento degli interessi sugli stati di avanzamento lavori saldati in ritardo, riguarda esclusivamente le clausole di deroga pattuite preventivamente tra committente ed appaltatore. Infatti, poiché la norma mira ad impedire che la parte contrattualmente più forte - solitamente la P.A. committente - trasformi la deroga in clausola di stile, che verrebbe costantemente inscritta nei contratti e necessariamente accettata dall’appaltatore, tale ratio legis non potrebbe ritenersi frustrata se, invece, la rinuncia alla corresponsione degli interessi venga pattuita dopo che gli stessi sono maturati, sicché l’appaltatore è libero di accettare o meno la proposta, avendo a disposizione gli strumenti per esigere anche coattivamente il suo credito.

1a. Sui ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici ved. «Ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici». 1c. All’art. 4, L. 81/741 corrisponde la norma vigente dell’art. 116 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554 [ma il comma 3 dell’art. 4 («Sono nulli i patti in contrario o in deroga») non è ripetuto nell’art. 116]: ved. «Ritardati pagamenti negli appalti di lavori pubblici», i.q.f.
[L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4, c. 3 (1c)][R=L74181]

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