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Sent.C. Stato 12/06/2007, n. 3055

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1. Appalti ll.pp. - Gara - Procedimento - Procedura ristretta - Inviti - Criterio
1. In base all’art. 21 della Dir. 71/305/CEE, nelle procedure ristrette, le amministrazioni aggiudicatrici scelgono, sulla base delle indicazioni fornite ai sensi dell’art. 17 lett. a), i candidati che esse invitano a presentare offerta. Tale previsione perfezionata dalle normative succedutesi nel tempo (basta confrontare con quanto disposto dall’art. 44, c. 3, della Dir. 2004/18/CEE attualmente in vigore) ha proprio lo scopo di consentire alle P.A. di limitare gli inviti ad un certo numero di imprese [con il rilievo ulteriore che nel caso di specie tale limitazione era anche giustificata dalla circostanza, più volte rilevata, dell’urgenza di concludere la procedura in tempo utile per iniziare i lavori nel termine stabilito dal CIPE, il che sarebbe stato praticamente impossibile se si fossero dovuti valutare i progetti di offerta di tutti i potenziali concorrenti (cioè le 26 imprese invitate a presentare offerta)]. Quanto poi al criterio di selezione, la scelta era rimessa alla discrezionalità dell’ente, col solo limite della obiettività.

1. Sarebbe stato valido ad esempio - aggiunge il C.Stato - «anche il criterio in seguito frequentemente adottato, di dividere i concorrenti in gruppi a seconda del fatturato generale ed invitare, di ciascun gruppo, i primi tre (in base allo stesso fatturato generale od a quello in opere specialistiche); oppure anche il metodo del sorteggio. Nel caso in esame, la scelta del criterio fondato sui maggiori fatturati, oltre ad essere sicuramente obiettivo era giustificato dalla già rilevata esigenza di acquisire le offerte di imprese particolarmente qualificate per la potenzialità economica e l’esperienza acquisita, specie al fine di ottenere una progettazione valida».
[Dir. 26 luglio 1971 n. 71/305/CEE, artt. 17, lett. a) e 21; Dir. 31 marzo 2004 n. 2004/18/CEE, art. 44, c. 3]

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