FAST FIND : GP6158

Sent.C. Stato 11/03/2003, n. 1297

49352 49352
1. Appalti ll.pp. - Cauzione provvisoria - Riduzione del 50% ex art. 8, c .11 quater L. 94/109 - Condizioni.
1. Per la partecipazione a gara d'appalto di lavori pubblici di importo maggiore di 150.000 Ecu, l'art. 8, comma 11 quater della L. 11 febbraio 1994 n. 109 stabilisce che per le imprese - a cui sia rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI EN 45.000, la certificazione di sistemi di qualità conformi alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 - la cauzione provvisoria e la garanzia fideiussoria sono ridotte del 50%; questa norma va interpretata nel senso che il soggetto che rilascia la suddetta certificazione sia accreditato da un Organismo che aderisce ad accordi multilaterali a livello europeo poiché non è sufficiente che vengano direttamente osservate, senza adesione ai suddetti accordi, le norme europee della serie UNI CEI EN 45.000.

1n. - L. 11 febbraio 1994 n. 109 R- Art. 8, c. 11 quater (aggiunto dalla L. 18 novembre 1998 n. 415 [R=L41598] e rimasto invariato dopo la L. 1° agosto 2002 n. 166) R- Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono dei seguenti benefici: a) la cauzione e la garanzia fidejussoria previste, rispettivamente, dal comma 1 e dal comma 2 dell'articolo 30 della presente legge, sono ridotte, per le imprese certificate, del 50 per cento; b) nei casi di appalto concorso le stazioni appaltanti prendono in considerazione la certificazione del sistema di qualità, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in aggiunta agli elementi variabili di cui al comma 2 dell'articolo 21 della presente legge. - Art. 30, c. 1 (come modificato dalla L. 98/415 e rimasto invariato dopo L. 2002/166) - L'offerta da presentare per l'affidamento dell'esecuzione dei lavori pubblici è corredata da una cauzione pari al 2 per cento dell'importo dei lavori, da prestare anche mediante fidejussione bancaria e assicurativa e dall'impegno del fidejussore a rilasciare la garanzia di cui al comma 2, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario. La cauzione copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo. Ai non aggiudicatari la cauzione è restituita entro trenta giorni dall'aggiudicazione. - Art. 30, c. 2 [come modificato dalla L. 98/415] - L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 20 per cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanto sono quelli eccedenti il 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 8, c. 11 quater) R

Dalla redazione