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Sent.C. Cass. 24/10/2002, n. 14974

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1. Appalti ll.pp. - Pagamenti - Ritardo - Interessi di mora - Corresponsione col pagamento immediatamente successivo.
1. In tema di appalto di opere pubbliche, in virtù delle disposizioni di cui al primo e all'ultimo comma dell'art. 4 della L. 10 dicembre 1981 n. 741, sono nulle tutte le pattuizioni che prevedano particolari modalità o termini dilatori per la corresponsione degli interessi moratori spettanti all'appaltatore, dovendo tali interessi essere computati e corrisposti, senza la necessità di apposite domande o riserve, in occasione del pagamento, in conto o a saldo, immediatamente successivo.

- La regola stabilita dall'art. 4, 1°c. della L. 10 dicembre 1981 n. 741 («L'importo degli interessi per ritardato pagamento, dovuti in base a norme di legge, di capitolato generale e speciale o di contratto, viene computato e corrisposto in occasione del pagamento in conto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di apposite domande e riserve.») continua ad essere valida anche dopo l'abrogazione della detta legge disposta dall'art. 231, 1°c., lett. q) del nuovo Regolamento D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, in forza del suo art. 116, 4°c. («L'importo degli interessi per ritardato pagamento viene computato e corrisposto in occasione del pagamento, in conto e a saldo, immediatamente successivo a quello eseguito in ritardo, senza necessità di apposite domande o riserve.»). Vi è solo una piccola (ma forse non lo è) differenza: non è ripetuta la norma del 3° comma dello stesso art. 4 della L. 81/741: «Sono nulli i patti in contrario o in deroga.».
(L. 10 dicembre 1981 n. 741, art. 4)[R=L74181]

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