Sent. CGAR. Sicilia 22/03/2000, n. 119 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. CGAR. Sicilia 22/03/2000, n. 119

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1. Appalti oo.pp. - Contratto - Cessione di ramo d'azienda prima della stipula - Effetti. 2. Appalti oo.pp. - Contratto - Cessione di ramo d'azienda prima della stipula del contratto - Ammissibilità ex art. 35 L. 1994 n. 109. 3. Appalti oo.pp. - Gara - A prezzi unitari ex art. 1, lett. e) ed art. 5 L. 1973 n. 14 - Offerte - Modalità di formulazione.
1. Nel caso in cui dopo l'aggiudicazione di una gara d'appalto di lavori pubblici ma prima della stipulazione del contratto venga effettuata la cessione di un ramo di azienda, tale cessione comporta l'integrale trasferimento al cessionario del complesso delle situazioni soggettive che aveva il cedente relativamente al ramo ceduto, ivi compresa l'aspettativa alla conclusione del contratto. 2. L'art. 35 della L. 11 febbraio 1994 n. 109, anche se si riferisce testualmente al subentro, per cessione di un ramo d'azienda, in un contratto d'appalto di lavori pubblici già stipulato, non esclude che la cessione possa operare anche prima giacché l'impresa cedente ha acquisito il "diritto a stipulare" con l'avvenuta aggiudicazione. 3. Nella gara d'appalto dei lavori pubblici svolta col sistema a prezzi unitari di cui all'art. 1, lett. e) ed all'art. 5 della L. 2 febbraio 1973 n. 14 le offerte vengono formulate in valori monetari assoluti, riferiti alle singole voci di lavori, la cui somma, moltiplicata per le relative quantità, determina il prezzo complessivo; pertanto l'autorità che presiede la gara forma la graduatoria delle offerte in ordine crescente di prezzo e verifica, rettificando eventuali errori di calcolo, i conteggi presentati dall'impresa che ha offerto il prezzo complessivo più vantaggioso.


(L. 11 febbraio 1994 n. 109, art. 35)R [L. 2 febbraio 1973 n. 14, art. 1, lett. e) ed art. 5][R=L1473]

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