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ISSN 1721-4890
Fondata nel 1933
Direttore Dino de Paolis
Sent. C. Cass. 24/10/1998, n. 10567
Sent. C. Cass. 24/10/1998, n. 10567
1. Geometri - Onorario - Valutazione del canone di locazione di immobili urbani - Criterio ex art. 54 L. 1949 n. 144.1. In tema di liquidazione del compenso ad una geometra cui sia stata affidata la valutazione della congruità di un canone di locazione di un immobile urbano, il criterio applicabile è pur sempre quello di cui all'art. 54 della L. n. 144 del 1949 (liquidazione cosiddetta "a percentuale") e non anche quello, residuale, di cui al successivo art. 60 (liquidazione in via discrezionale), non rilevando, in contrario, che il citato art. 54 faccia formalmente riferimento all'istituto dell'affitto di fondi rustici ed urbani, e non anche a quello della locazione. 1. L'art. 54 della L. 2 marzo 1949 n. 144 prevede 5 classi di canoni di locazione annua per i fondi rustici urbani: "fino a L. 50.000", "per L. 100.000", "per L. 200.000", "per L. 500.000", "per L 2.500.000 ed oltre". Oggi - che l'equo canone, con la nuova normativa del dicembre 1998, è stato abolito - la norma torna di attualità ma è praticamente rimasta in vita solo l'ultima classe; quindi l'onorario per la perizia redatta da un geometra per la determinazione del canone di locazione annuo di un appartamento (o di una villa, di un negozio o di qualsiasi altro immobile urbano) può in effetti essere valutato in misura compresa dal 2,95% al 3,93%, secondo la complessità della stima (che dipende anche dalla complessità dell'immobile). P.e. per un canone annuo di 6.000.000 (pari a 500.000 L/mese) l'onorario suddetto potrà variare da circa L. 180.000 (2,95% x 6.000.000) a circa L. 235.000 (3,93% x 6.000.000). (L. 2 marzo 1949 n. 144, artt. 54 e 60)R |
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