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Sent. Corte Cost. 08/02/1989, n. 43

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1. Ingegneri e architetti - Onorario - Ritardato pagamento - Oltre 60° giorno da presentazione specifica - Interessi ragguagliati al tasso sconto B. Italia - Q.L.C. per contrasto con art. 3 Cost. - Insussistenza.
1. L'art. 9, 4° c., L. 2 marzo 1949 n. 143, non è in contrasto con l'art. 3 Cost., nella parte in cui stabilisce che, sulle somme dovute e non pagate a titolo di compenso per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti, dopo il sessantesimo giorno dalla presentazione della specifica, decorrono gli interessi ragguagliati al tasso di sconto fissato dalla Banca d'Italia, questione sollevata, per il trattamento di favore riservato agli ingegneri ed architetti rispetto ad ogni altra categoria di creditori in generale e ad altre categorie professionali.

1. Analoga questione, per i geometri, è stata anch'essa dichiarata infondata dalla C. Cost. 6 dicembre 1988 n. 1064[R=WCC6D881064]
Cost. artt. 3 e 35; C.c. artt. 1224 e 1284; L. 2 marzo 1949 n. 143, art. 9R; L. 2 marzo 1949 n. 144, art. 10;R L. 11 agosto 1973 n. 533; D.P.R. 22 ottobre 1973 n. 936. art. 3, 3° c. [R=DPR93673,A=3]; D.M. 22 giugno 1982; D.P.R. 30 giugno 1987 n. 309[R=DPR30987]

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