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Sent. C. Cass. 06/05/1994, n. 4387

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1. Edilizia ed urbanistica - Abusi - Accertamento successivo alla L. 1977 n. 10 - Giurisdizione esclusiva amministrativa - Anche per le pretese riconvenzionali del Comune per interessi e maggior danno.
1. In materia di infrazioni edilizie accertate dopo l'entrata in vigore della L. 28 gennaio 1977 n. 10, per le quali sia stata emessa ingiunzione di pagamento della sanzione pecuniaria a norma dell'art. 13 L. 6 agosto 1967 n. 765, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo anche le pretese riconvenzionali del Comune aventi ad oggetto gli interessi ed il maggior danno da mora debendi, in quanto strettamente connesse con la determinazione del quantum della sanzione, in ordine alla quale l'art. 16 legge n. 10 del 1977 cit. prevede il ricorso al Tribunale amministrativo regionale.

1. Conf. Cass. 15 luglio 1989 n. 3340.[R=W15L893340] 1a. Ved. nota 1a. a Cass. 7 aprile 1994 n. 3292.R
[L. 6 agosto 1967 n. 765 R; L. 28 gennaio 1977 n. 10, art. 16 R

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