Sent.C. Cass. 14/01/1992, n. 362 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent.C. Cass. 14/01/1992, n. 362

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1. Ingegneri e architetti - Ingegneri, ufficiali generali e superiori del Genio militare - Esercizio della professione - Abilitazione ex artt. 180 e 184 R.D. 1933 n. 1592 - Contrasto con art. 33, 5° c. Cost. - Infondatezza.
1. L'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, rilasciata agli ufficiali generali e superiori del Genio militare, ai sensi degli artt. 180 e 184 R.D . 31 agosto 1933 n. 1592 - i quali manifestamente non violano l'art. 33, 5° c. Cost., nella parte in cui consentono tale rilascio a prescindere da apposito esame di Stato - costituisce oggetto di un provvedimento amministrativo del Ministro per la Pubblica istruzione, con valore di accertamento costitutivo del diritto dell'interessato di essere iscritto all'albo professionale, ai sensi dell'art. 4, 2° del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto non sindacabile né disapplicabile dall'Ordine professionale, che è tenuto a provvedere all'iscrizione richiesta, potendo gli effetti giuridici di detto provvedimento essere rimossi soltanto mediante un giudizio di annullamento per difetto dei presupposti, davanti al giudice amministrativo.

1. Ved. C. Cost. 18 febbraio 1988 n. 197[R=WCC18F88197] (sulla natura e valore dell'abilitazione rilasciata ai sensi degli artt. 180 e 184 R.D. 1933 n. 1592, costituzionalmente legittimi).
Cost. art. 33, 5° c.; L. 24 giugno 1923 n. 1395,R R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537, art. 4, 2° c.;R R.D. 31 agosto 1933 n. 1592, artt. 180 e 184[R=RD159233,A=180]

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