Sent. C. Cass. 28/04/1992, n. 5062 | Bollettino di Legislazione Tecnica
FAST FIND : GP1290

Sent. C. Cass. 28/04/1992, n. 5062

44484 44484
I. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Art. 23 regolamento edilizio del Comune di Librizi - Costruzioni in aderenza - Mancata previsione - Imposizione di distanza minima assoluta - Conseguenze - Criterio della prevenzione ex art. 875 C.c. inoperatività.
1. L'art. 23 del regolamento edilizio del Comune di Librizi, che impone in modo assoluto la distanza minima di 10 metti tra pareti finestrate di una costruzione e le pareti degli edifici antistanti senza prevedere la facoltà di costruire in aderenza (salvo che per le edificazioni sui confini allo spazio pubblico), è da ritenere comprensiva di un implicito riferimento al confine, dal quale chi costruisce per primo deve osservare una distanza non inferiore alla metà di quella prescritta (5 metti), con la conseguente esclusione della possibilità di costruire sul confine e, quindi, dell'operatività della prevenzione di cui all'art. 875 Cod. civ.

1. Ved. Cass. 10 ottobre 1984 n. 5055[R=W10O845055], 29 giugno 1981 n. 4246.[R=W29G814246]
C.c. art. 875

Dalla redazione