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Sent. C. Cass. 26/10/1992, n. 11629

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1. Edilizia ed urbanistica - Attività edilizia - Parcheggi - Art. 18 L. 1967 n. 765 - Non contrasta con artt. 3, 23, 41 e 42 Cost.
1. E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 18 L. 6 agosto 1967 n. 765 con riferimento agli artt. 3, 23, 41 e 42 Cost., in quanto la norma limiterebbe la facoltà del proprietario di disporre della cosa e comporterebbe un sacrificio del diritto del privato, nel pubblico interesse, senza corrispettivo: infatti detta norma, nel disporre che nelle nuove costruzioni ed anche nelle aree di pertinenza delle costruzioni stesse debbano essere riservati appositi parcheggi, pone un limite al diritto di proprietà per il perseguimento di un pubblico interesse, conformemente a quanto previsto dall'art. 42 Cost.; né il vincolo così creato comporta un parziale sacrificio del diritto di proprietà, atteso che il venditore, nelle stabilire il prezzo delle costruzioni, normalmente tiene conto anche del valore dell'area destinata a parcheggio.

1. Conf. Cass. 20 luglio 1987 n. 6365. [R=W20L876365]Sulla concessione edilizia per i parcheggi, C. Stato V 3 ottobre 1992 n. 939.R
Cost. artt. 3, 23 , 41 e 42: L. 6 agosto 1967 n. 765, art. 18 R

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