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Sent. C. Cass. pen. 01/07/1992, n. 1345

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1. Prevenzione infortuni - Norme - Destinatari - Dirigenti tecnici - Responsabilità - Obblighi conseguenti 2. Prevenzione infortuni - Macchinari - Dispositivi di sicurezza - Obbligo - Soddisfacimento - Estremi
1. In tema di infortuni sul lavoro, ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547, sono, tra gli altri, destinatari delle norme di prevenzione e responsabili, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, delle inosservanze di tutte le disposizioni del citato D.P.R. n. 547, i dirigenti tecnici, ossia coloro che sono preposti alla direzione tecnico-amministrativa dell'azienda o di un reparto di essa con la diretta responsabilità dell'andamento dei servizi e, quindi, institori, gerenti, direttori tecnici o amministrativi, capi-ufficio, capi-reparto che partecipano solo eccezionalmente al lavoro normale; tali dirigenti, sempre in forza della surrichiamata norma, devono predisporre tutte le misure di sicurezza fornite dal capo dell'impresa e stabilite dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure di sicurezza fornite dal capo dell'impresa e stabilite dalle norme, devono controllare le modalità del processo di lavorazione ed attuare nuove misure, anche non previste dalla normativa, necessarie per tutelare la sicurezza in relazione a particolari lavorazioni che si svolgono in condizioni non previste e non prevedibili dal legislatore e dalle quali possono derivare nuove situazioni di pericolosità che devono trovare immediato rimedio e i dirigenti devono altresì, avvalendosi delle conoscenze tecniche per le quali ricoprono l'incarico, vigilare, per quanto è possibile, sulla regolarità antinfortunistica delle lavorazioni, dare istruzioni - di ordine tecnico e di normale prudenza - affinché sia possibile assistere direttamente a tutti i lavori, devono organizzare la produzione con una ulteriore distribuzione di compiti tra i dipendenti in misura tale da impedire la violazione della normativa. 2. L'obbligo di munire determinate macchine di dispositivo di sicurezza idonei ad evitare eventi lesivi alle persone dei lavoratori che le usano non può considerarsi soddisfatto allorché tali dispositivo non siano atti a fronteggiare anche situazioni anomale di funzionamento delle macchine stesse dovute a cause estrinseche a queste ultime, che non siano eccezionali ed al di fuori della comune, ragionevole prevedibilità. (Fattispecie in cui un lavoratore aveva riportato l'amputazione di un dito della mano che aveva introdotto in una macchina che stava pulendo; la cassazione ha ritenuto configurabile la violazione dell'art. 82 D.P.R. 27 aprile 1955 n. 547 anche se la pulizia della macchina non richiedeva in via ordinaria che il lavoratore si introducesse con gli arti nella stessa ed ha affermato il principio di cui in massima).

Dalla redazione