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Sent. CGAR. Sicilia 24/09/1993, n. 305

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1. Appalti oo.pp. - Licitazione privata - Lettera di invito - Immediata impugnabilità - Condizioni e limiti. 2. Appalti oo.pp. - Gare - A.T.I - Invito a licitazione privata - Prescrizione di conferimento del mandato con atto pubblico - Illegittimità.
1. In una gara pubblica la lettera di invito è immediatamente impugnabile nel caso in cui contenga prescrizioni relative a requisiti che debbano essere posseduti al momento della ricezione della lettera stessa e di cui l'invitato sia privo, prescrizioni ritenute suscettibili di arrecare una lesione diretta ed immediata; peraltro, nel caso in cui la stessa lettera di invito contenga prescrizioni la cui inottemperanza può essere acclarata solo in sede di aggiudicazione, essa deve essere impugnata non immediatamente, bensì in occasione del gravame avverso il provvedimento di esclusione dalla gara. 2. Ai sensi degli artt. 21 L. reg. sic. 10 agosto 1978 n. 35 (che in materia di contratti della P.A. recepisce nell'ordinamento regionale la L. 8 agosto 1977 n. 584), 34 quinto comma L. reg. 29 aprile 1985 n. 21 (in forza del quale i bandi di gara «devono essere conformi allo schema di bando tipo») e 34 bis primo comma legge n. 21 del 1985 cit., introdotto dall'art. 48 L. reg. 12 gennaio 1993 n. 10 (che contiene analoga disposizione), nonché in base al decreto assessoriale 14 gennaio 1986 (che ha adottato lo «schema tipo» anzidetto senza introdurre, per le licitazioni private, alcuna disposizione integrativa della disciplina dettata dalle anzidette disposizioni), il conferimento di mandato collettivo con rappresentanza all'impresa capogruppo, nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese, è legittimamente conferito con «scrittura privata autenticata», (art. 22 legge n. 584 del 1977); pertanto, è illegittima la lettera d'invito a licitazione privata (indetta da una Provincia regionale siciliana) con la quale si prescriva il conferimento del mandato all'impresa capogruppo mediante «atto pubblico notarile» a pena di esclusione dalla gara.

1. e 2. Ved. nota 1a. a Csi 5 agosto 1993 n. 287R.
[C.c. art. 1392; R.D. 18 novembre 1923 n. 2240, art. 16 [R=RD224023,A=16]; R.D. 23 maggio 1924 n. 827 R; L. 8 agosto 1977 n. 584 [R=L58477]; L. 7 agosto 1990 n. 241 R

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