Sent. C. Cass. 20/04/1996, n. 3769 | Bollettino di Legislazione Tecnica
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Sent. C. Cass. 20/04/1996, n. 3769

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1. Edilizia ed urbanistica - Distanze - Costruzione sul confine o con distacco inferiore a quello legale - Applicabilità del criterio della prevenzione.
1. In tema di costruzioni sulla zona di confine, la scelta offerta al preveniente dal combinato disposto degli artt. 873, 874, 875 e 877 Cod. civ. (costruzione sul confine ovvero con distacco legale dal confine o a distanza inferiore al distacco legale) è subordinata alla possibilità, per il vicino, di esercitare a sua volta, nella prima e nella terza ipotesi, il diritto di costruire in appoggio o in aderenza al muro del preveniente con la conseguenza che la predetta facoltà deve essere negata al preveniente se, in forza di un divieto di legge (norme del regolamento edilizio) o di particolari vincoli nascenti da negozio privato (ad esempio, servitù) o di situazioni giuridiche (canali di bonifica, corsi d'acqua) o dell'appartenenza a terzi di tale zona (o di parte di essa), non sia possibile al vicino spingere il proprio fabbricato sino a quello del preveniente; in questo caso, è il preveniente che deve rispettare il distacco legale dal confine e che si espone al rischio, nel caso di costruzione a distanza inferiore, di essere costretto dal vicino ad arretrare la sua costruzione fino a raggiungere la prescritta distanza legale dal confine. (Nella specie, si è ritenuto inoperante il principio della prevenzione per l'esistenza di una servitù di passaggio che veniva esercitata su una striscia di terreno contigua al confine e che impediva al prevenuto di avanzare la sua costruzione fino a quella del preveniente, posta a distanza illegale).

1. Ved. Cass. 15 marzo 1989 n. 1305.[R=W15M891305] 1a. Come nota 1a. a Cass. 16 gennaio 1996 n. 304.R
Cod. civ. artt. 873 a 875 e 877

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