N6 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“Art. 18 - (Modifiche all’articolo 57 della legge regionale 2/2002)

1. Il comma 2 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002 R è sostituto dal seguente:

“2. La classificazione ha validità per un periodo di cinque anni, decorrente, per le strutture ricettive, dalla data di emanazione, da parte del Comune, del provvedimento di classificazione e, per le case e appartamenti per vacanze, dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione di cui all’articolo 83, comma 2.”.

2. Il comma 3 dell’articolo 57 della legge regionale 2/2002, come sostituito dall’articolo 106, comma 30, della legge regionale 29/2005, è abrogato.”

Dalla redazione

  • Compravendite e locazioni immobiliari
  • Fisco e Previdenza

Tutela dell’avviamento del conduttore nelle locazioni commerciali

A cura di:
  • Maurizio Tarantino
  • Appalti e contratti pubblici

Equo compenso nei contratti pubblici per servizi di ingegneria e architettura

A cura di:
  • Emanuela Greco
  • Edilizia e immobili

Le tolleranze negli interventi edilizi

A cura di:
  • Dino de Paolis
  • Edilizia e immobili

Decreto Salva Casa (D.L. 69/2024): analisi puntuale delle novità introdotte

A cura di:
  • Redazione Legislazione Tecnica
  • Edilizia e immobili
  • Compravendita e locazione

Le obbligazioni del conduttore derivanti dal contratto di locazione commerciale

A cura di:
  • Maurizio Tarantino