N5 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Comma abrogato dalla L.R. 09/12/2016, n. 21, così recitava:

“1. Il comma 2 dell’articolo 40 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo), è sostituito dal seguente:

“2. Il rilascio dell’autorizzazione è subordinato al possesso dei seguenti requisiti:

a) godimento dei diritti civili e politici;

b) requisiti di onorabilità e capacità finanziaria di cui all’articolo 44;

c) requisiti professionali di cui all’articolo 45;

d) disponibilità di locali strutturalmente e funzionalmente idonei all’esercizio dell’attività, destinati in via esclusiva all’attività di agenzia di viaggio e turismo, con idonee distinzioni nel caso di svolgimento di altre attività economiche e non;

e) denominazione dell’agenzia di viaggio e turismo non confondibile con quella di altre agenzie di viaggio e turismo già operanti sul territorio nazionale e con quella di Regioni e Comuni italiani;

f) esposizione di un’insegna visibile all’esterno del locale dell’agenzia recante la denominazione, laddove consentito dalle norme vigenti.”.”

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