N3 | Bollettino di Legislazione Tecnica
Articolo abrogato dalla L.R. 17/11/2016, n. 23.

L’articolo 3 così recitava:

“Art. 3. - (Estinzione dell'autorizzazione e revoca)

1. Per l'estinzione e la revoca dell'autorizzazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17 della I.r. 69/1978.

2. La violazione della prescrizione autorizzativa di utilizzazione del materiale, esclusivamente per le esigenze di esecuzione dell'opera pubblica, comporta la decadenza dell'autorizzazione e l'obbligo di ripristino dei luoghi.

3. La decadenza è disposta dall'Amministrazione comunale. Qualora questa non provveda, il Presidente della Giunta regionale la invita ad adempiere entro trenta giorni, trascorsi inutilmente i quali, provvede direttamente.”

Dalla redazione